Termini e condizioni generali
Condizioni generali di vendita e consegna (CGV)
§ 1 Ambito di applicazione e forma
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Le presenti Condizioni generali di vendita (CGV) si applicano a tutti i rapporti commerciali con i nostri clienti. Pappenverarbeitungs-Gesellschaft m.b.H. effettua le proprie forniture e prestazioni (di seguito denominate complessivamente «Fornitura») esclusivamente sulla base delle presenti CGV. Operiamo con i marchi «Prima Welle», «Prima Verpackung» e «Prima Logistik» (di seguito denominati collettivamente «Pappenverarbeitungsgesellschaft»). Le presenti CGV costituiscono parte integrante di tutti i contratti stipulati con i nostri clienti.
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Le presenti CGV si applicano esclusivamente qualora il cliente sia un imprenditore ai sensi del § 14 del Codice civile tedesco (BGB), una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico.
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Le presenti CGV si applicano in particolare ai contratti relativi alla vendita e/o alla fornitura di soluzioni di imballaggio a base di carta appartenenti a diverse categorie di prodotti.
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Salvo diverso accordo, le presenti CGV, nella versione in vigore al momento dell’ordine del cliente o comunque nell’ultima versione comunicata al cliente in forma testuale, si applicano anche come accordo quadro ai futuri contratti della stessa tipologia, senza che sia necessario richiamarle nuovamente in ogni singolo caso.
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Le nostre CGV si applicano in via esclusiva. Eventuali condizioni generali del cliente divergenti, contrastanti o integrative diventano parte integrante del contratto soltanto se e nella misura in cui ne abbiamo espressamente accettato l’applicazione per iscritto. Tale requisito di consenso si applica in ogni caso, anche qualora effettuiamo la Fornitura senza riserve pur essendo a conoscenza delle condizioni generali del cliente.
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Le dichiarazioni e comunicazioni del cliente aventi rilevanza giuridica in relazione al contratto (ad esempio, fissazione di termini, denuncia di vizi, recesso dal contratto o riduzione del prezzo) devono essere effettuate per iscritto, ossia in forma scritta o testuale (ad esempio, lettera, e-mail o fax). Restano impregiudicati gli obblighi di forma previsti dalla legge e gli ulteriori requisiti probatori, in particolare in caso di dubbi sulla legittimazione del dichiarante.
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Eventuali modifiche alle presenti CGV saranno comunicate preventivamente al cliente per iscritto o tramite e-mail. Qualora il cliente non si opponga a tali modifiche entro sei settimane dal ricevimento della comunicazione, le modifiche si intenderanno accettate. In caso di modifica delle CGV, il cliente sarà espressamente informato del diritto di opposizione e delle conseguenze giuridiche del mancato riscontro.
§ 2 Conclusione del contratto
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Le nostre offerte sono soggette a modifiche e non sono vincolanti. Ciò vale anche qualora mettiamo a disposizione del cliente cataloghi, documentazione tecnica (ad esempio, disegni, progetti, calcoli, preventivi o riferimenti alle norme DIN), altre descrizioni dei prodotti o documenti, anche in formato elettronico, sui quali ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore.
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L’ordine della merce da parte del cliente costituisce una proposta contrattuale vincolante.
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L’accettazione può essere dichiarata per iscritto (ad esempio, mediante conferma d’ordine) oppure tramite consegna della merce al cliente. Il contenuto del contratto è determinato dalla conferma d’ordine.
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Qualora, dopo la conclusione del contratto, il cliente richieda modifiche ai prodotti, alla loro progettazione o costruzione, tali modifiche richiedono un accordo specifico e l’assunzione dei relativi costi aggiuntivi.
§ 3 Caratteristiche dei prodotti e campioni di produzione
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Per la realizzazione dei prodotti fanno fede i campioni di produzione predisposti sulla base delle specifiche concordate e delle regole tecniche generalmente riconosciute. I campioni di produzione vengono sottoposti al cliente per verifica. Qualora il cliente non abbia ricevuto un campione di produzione, per la realizzazione dei prodotti fa fede il disegno tecnico.
Salvo diversa indicazione espressa delle dimensioni, le misure da noi utilizzate si riferiscono alle dimensioni interne in millimetri, nell’ordine lunghezza × larghezza × altezza.
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Nella realizzazione dei prodotti ci riserviamo il diritto di apportare variazioni entro i limiti delle tolleranze qualitative, comprese quelle derivanti dal progresso tecnico e le variazioni usuali nel commercio. I §§ 4 e 5 delle presenti CGV disciplinano ulteriori dettagli sulle tolleranze applicabili alle singole categorie di prodotti. Salvo diversa disposizione dei §§ 4 e 5, si intendono concordate variazioni di peso fino al ± 10%.
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Per la valutazione delle variazioni fanno fede i cataloghi di controllo per scatole in cartone ondulato, parti I e II, pubblicati dal Verband der Wellpappen-Industrie e.V., nella versione di volta in volta vigente.
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Apponiamo sui prodotti le denominazioni e i segni distintivi aziendali, gli indirizzi di contatto, i numeri identificativi degli stabilimenti, i dati identificativi della produzione e dei prodotti e altri contrassegni, conformemente alle prassi o alle disposizioni applicabili e nei limiti dello spazio disponibile. Il cliente ci informa tempestivamente della destinazione d’uso e dell’utilizzo ragionevolmente prevedibile dei prodotti da fornire, affinché possano essere esaminati gli eventuali obblighi legali di etichettatura.
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Indipendentemente da quanto precede, il cliente è l’unico responsabile del rispetto degli obblighi legali di etichettatura riguardanti le merci da imballare nei nostri prodotti e deve fornirci per iscritto le relative indicazioni. Ciò vale anche qualora, su richiesta del cliente e indipendentemente dalle merci da imballare, i prodotti da noi forniti debbano essere stampati esclusivamente con il segno distintivo aziendale del cliente.
§ 4 Tolleranze qualitative e quantitative per la categoria di prodotti «Cartone ondulato»
1. Tolleranze qualitative
a. In materia di tolleranze qualitative si applicano inoltre le direttive e gli standard elaborati dalle associazioni professionali competenti e le norme DIN applicabili. Per il cartone ondulato si tratta in particolare del catalogo di controllo per scatole in cartone ondulato pubblicato dal Verband der Wellpappenindustrie e.V. (VDW), nella versione vigente, e delle ulteriori disposizioni dell’associazione relative al controllo e alla classificazione. Le disposizioni pertinenti possono essere messe a disposizione del cliente su richiesta, anche per estratto.
b. Rientrano inoltre nelle tolleranze qualitative ammesse le variazioni usuali nel commercio relative alla composizione dei materiali, alla collatura, al colore, al peso, allo spessore, alla levigatezza e alla pulizia delle carte lavorate.
2. Tolleranze quantitative
Il cliente accetta consegne in eccesso o in difetto nelle seguenti misure:
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Fino a 1.000 m²: ± 100%
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Da 1.001 a 5.000 m²: ± 20%
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A partire da 5.001 m²: ± 10%
§ 5 Tolleranze qualitative e quantitative per le categorie «Cartoncino, cartone compatto e carta»
1. Tolleranze qualitative
a. Si applicano inoltre le direttive e gli standard elaborati dalle associazioni professionali competenti e le norme DIN applicabili. Per cartoncino, cartone compatto e carta da imballaggio si tratta in particolare delle direttive di qualità per la produzione di scatole pieghevoli pubblicate dal Fachverband Faltschachtelindustrie e.V. (FFI) e/o dei cataloghi di controllo pubblicati dal Verband Deutscher Papierfabriken (VDP) e dal Verband Vollpappe Kartonagen (VVK), nelle rispettive versioni vigenti. Le disposizioni pertinenti possono essere messe a disposizione del cliente su richiesta, anche per estratto.
b. Rientrano nelle tolleranze qualitative ammesse le variazioni usuali nel commercio, in particolare durante le fasi di pianificazione e progettazione, nonché relativamente a incollaggio, verniciatura, colorazione, stampa, pulizia e assenza di polvere del cartoncino.
c. Per tutti i prodotti si intendono contrattualmente concordate le seguenti variazioni e disposizioni integrative:
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Grammatura: Per cartoncino, cartone compatto, carte da imballaggio e imballaggi realizzati con tali materiali sono ammesse variazioni di peso e spessore fino al ± 10%. Lo spessore utilizzato viene attribuito al peso della qualità corrispondente. Per il calcolo degli scostamenti ammessi si considera la grammatura confermata per metro quadrato oppure, qualora sia stato concordato un peso massimo o minimo, la grammatura media dell’intera fornitura.
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Tolleranza di registro nella stampa flessografica: ± 1,2–1,6 mm.
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Materiale: Sono considerate conformi al contratto variazioni minori relative alla finitura superficiale, alla pulizia, alla durezza, alla levigatezza, alle proprietà e alla composizione dei materiali, alla collatura, alla patinatura, al colore e a caratteristiche analoghe. Per forniture con composizioni e resistenze specificate, variazioni fino al 10% sono considerate minori.
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Rigidità alla flessione: Uno scostamento del −15% rispetto alla rigidità nominale è considerato conforme al contratto. Entro l’intervallo di tolleranza, il 95% di tutti i valori misurati deve superare il limite inferiore di tolleranza. La rigidità alla flessione deve essere misurata in entrambe le direzioni per ciascun campione. La media risultante rappresenta la rigidità alla flessione del singolo campione. Le prove devono essere eseguite secondo le norme DIN 53121 o DIN 53123-1.
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Spessore: Uno scostamento del +5% rispetto allo spessore nominale è considerato conforme al contratto. Entro l’intervallo di tolleranza, il 95% di tutti i valori misurati deve rientrare nel +5% dello spessore nominale. Le prove devono essere eseguite secondo la norma DIN EN 20534.
d. Sono ammesse variazioni dimensionali conformi alle regole tecniche generalmente riconosciute, entro le tolleranze tecnicamente necessarie dovute ai materiali e ai processi produttivi.
2. Tolleranze quantitative
Il cliente accetta consegne in eccesso o in difetto nelle seguenti misure:
Per tutti i prodotti:
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Fino a 250 unità: ± 100%
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Da 251 a 5.000 unità: ± 30%
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Da 5.001 a 30.000 unità: ± 25%
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Oltre 30.000 unità: ± 10%
Per ordini con una quantità di produzione inferiore a 1.000 m²: ± 100%.
Per imballaggi in cartoncino e cartone compatto:
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Fino a 5.000 unità: ± 30%
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Da 5.001 a 30.000 unità: ± 25%
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Oltre 30.000 unità: ± 10%
§ 6 Termini di consegna e ritardo nella consegna
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Il termine di consegna viene concordato individualmente oppure può essere indicato da noi al momento dell’accettazione dell’ordine. Non possono essere concordate date di consegna tassative.
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Qualora sia stato concordato un termine di consegna, esso decorre dall’invio della conferma d’ordine, ma non prima che siano state chiarite tutte le questioni rilevanti per la produzione, quali la disponibilità delle autorizzazioni amministrative o l’approvazione da parte del cliente delle stampe e delle fustellature. Il termine di consegna rimane sospeso per tutta la durata delle verifiche del cliente, ad esempio sui campioni di produzione. Esso ricomincia a decorrere qualora il cliente richieda, dopo la conferma d’ordine, modifiche che incidano sui tempi di produzione.
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In caso di ritiro della merce da parte del cliente, il termine di consegna si considera rispettato se la disponibilità per la spedizione viene comunicata tempestivamente. Negli altri casi, il termine si considera rispettato se spediamo la merce nei tempi previsti.
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Qualora non fossimo in grado di rispettare termini di consegna vincolanti per motivi indipendenti dalla nostra volontà (indisponibilità della prestazione, guasti tecnici, carenza di personale riguardante l’intero settore o ridotta disponibilità di materie prime sul mercato), informeremo immediatamente il cliente comunicando contestualmente il nuovo termine di consegna previsto.
Qualora la prestazione rimanga indisponibile anche entro il nuovo termine, avremo il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte. Eventuali corrispettivi già versati dal cliente saranno rimborsati senza indugio.
Costituisce in particolare indisponibilità della prestazione la mancata fornitura tempestiva da parte di un nostro fornitore, purché abbiamo concluso un’operazione di approvvigionamento corrispondente, né noi né il nostro fornitore siamo responsabili del mancato adempimento oppure non siamo obbligati a procurarci la merce nel caso specifico.
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Il verificarsi di un ritardo nella consegna da parte nostra è determinato secondo le disposizioni di legge. In ogni caso è necessaria una diffida del cliente.
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Qualora il ritardo riguardi soltanto singole prestazioni parziali, gli eventuali diritti di recesso o risoluzione si applicano soltanto se la prestazione parziale non presenta alcun interesse per il cliente.
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Restano impregiudicati i diritti del cliente ai sensi del § 15 delle presenti CGV e i nostri diritti previsti dalla legge, in particolare nei casi di esclusione dell’obbligo di prestazione (ad esempio per impossibilità o irragionevolezza della prestazione e/o dell’adempimento successivo).
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In caso di forza maggiore o di altre circostanze indipendenti dalla nostra volontà, quali mobilitazione, guerra, disordini civili, incidenti, scioperi, serrate, calamità naturali, carenza di energia, acqua, materie prime o materiali di consumo, non rispondiamo dell’impossibilità o dei ritardi di consegna. Le date concordate vengono prorogate per la durata dell’impedimento, oltre a un ragionevole periodo di ripresa.
Qualora tale evento si protragga per oltre tre mesi, ciascuna parte contrattuale potrà recedere in tutto o in parte dal contratto relativo alla specifica fornitura, dopo la scadenza di un congruo termine supplementare. In tali casi non potranno essere avanzate nei nostri confronti richieste di risarcimento danni. Informeremo immediatamente il cliente dell’evento di forza maggiore non appena ne verremo a conoscenza.
§ 7 Consegna, trasferimento del rischio, accettazione e mora nell’accettazione
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Qualora sia stata concordata una consegna, essa avviene franco fabbrica, a spese e rischio del cliente. Il rischio di perdita o deterioramento accidentale della merce e il rischio di ritardo passano al cliente al momento della spedizione, anche qualora sia stata concordata una consegna franco destino. Salvo diverso accordo, abbiamo il diritto di determinare le modalità di spedizione, in particolare il vettore, il percorso e l’imballaggio.
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Siamo inoltre autorizzati a effettuare consegne parziali, salvo che vi si opponga un interesse legittimo riconoscibile del cliente.
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Il cliente accetta le consegne in eccesso o in difetto dovute a esigenze produttive, denominate tolleranze quantitative. Ciò vale anche per le consegne sostitutive nell’ambito dell’adempimento successivo e per casi analoghi. In caso di consegne parziali, gli scostamenti quantitativi possono essere distribuiti tra le singole consegne. Salvo diversa disposizione dei §§ 4 e 5 delle presenti CGV, si intende concordata una tolleranza quantitativa fino al 10%. Di norma viene fatturata la quantità effettivamente consegnata.
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Il rischio di perdita e deterioramento accidentale della merce passa al cliente al più tardi al momento della consegna materiale. In caso di vendita con spedizione, tuttavia, il rischio di perdita e deterioramento accidentale e il rischio di ritardo passano al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o a un’altra persona o ente incaricato della spedizione.
Qualora sia stata concordata un’accettazione formale, questa determina il trasferimento del rischio. Per il resto si applicano per analogia le disposizioni di legge relative ai contratti d’opera. La consegna o l’accettazione sono equiparate alla mora del cliente nell’accettazione.
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Qualora il cliente sia in mora nell’accettazione, ometta un atto di cooperazione o la nostra consegna sia ritardata per altri motivi imputabili al cliente, abbiamo diritto al risarcimento del danno risultante, comprese le spese aggiuntive, quali i costi di magazzinaggio.
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Il rischio di perdita o deterioramento accidentale della Fornitura passa al cliente non appena quest’ultimo si trova in mora nell’accettazione.
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In caso di ritiro presso il fornitore, il cliente deve ritirare la merce entro due giorni lavorativi dalla data di consegna. Se la merce non viene ritirata entro tale termine, il fornitore la trasferirà in un magazzino esterno a spese del cliente. I seguenti costi sono a carico del cliente:
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Trasferimento in magazzino: 2,00 EUR per pallet
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Nuova messa a disposizione per il ritiro: 2,00 EUR per pallet
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Costo di magazzinaggio: 0,15 EUR per giorno di calendario e per pallet
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§ 8 Prezzi e condizioni di pagamento
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Salvo diverso accordo nel singolo caso, si applicano i prezzi in vigore al momento della conclusione del contratto, maggiorati dell’IVA prevista dalla legge.
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I prezzi si intendono franco fabbrica (EXW, stabilimento di produzione, secondo Incoterms® 2020) e comprendono la reggiatura. Le spese di trasporto e i costi di imballaggio supplementare, come avvolgimento protettivo, assicurazione e altre spese accessorie, quali magazzinaggio, movimentazione esterna e pedaggi, non sono inclusi nei prezzi e vengono addebitati separatamente al cliente. Eventuali dazi doganali, tasse, imposte e altri oneri pubblici sono anch’essi a carico del cliente.
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Per i prodotti forniti in modo ricorrente, abbiamo il diritto di adeguare i prezzi secondo equo apprezzamento, tenendo debitamente conto degli interessi del cliente, per riflettere le variazioni dei costi, in particolare delle materie prime, dei trasporti e del personale. Comunicheremo al cliente tali modifiche dei prezzi in forma testuale con un preavviso ragionevole prima della loro entrata in vigore.
Qualora l’aumento dei prezzi superi il 10%, il cliente può recedere dal contratto per i prodotti interessati con un preavviso di un mese, con effetto dalla data annunciata di applicazione dell’aumento. Fino alla cessazione del contratto rimangono validi i prezzi concordati.
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Il prezzo d’acquisto è esigibile e pagabile entro 14 giorni dalla data della fattura con uno sconto per pagamento anticipato del 2% sul valore lordo della merce, oppure entro 30 giorni dalla data della fattura senza alcuna detrazione. Tuttavia, anche nell’ambito di un rapporto commerciale continuativo, siamo autorizzati in qualsiasi momento a subordinare una fornitura totale o parziale a un pagamento anticipato o alla prestazione di garanzie. Tale riserva sarà dichiarata al più tardi nella conferma d’ordine.
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In caso di pagamenti tramite assegno, la data in cui l’importo della fattura viene accreditato sul nostro conto è considerata come data di ricezione del pagamento e di consegna o accettazione della merce.
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Accettiamo cambiali scontabili e regolarmente assoggettate agli oneri fiscali soltanto previo accordo espresso e salvo buon fine. Le spese di sconto e quelle relative all’incasso sono a carico del cliente. Il debito si estingue soltanto al momento dell’effettivo incasso; non è ammesso alcuno sconto per pagamento anticipato.
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Alla scadenza del termine di pagamento sopra indicato, il cliente è in mora. Durante il periodo di mora, sul prezzo d’acquisto maturano interessi al tasso legale applicabile. Ci riserviamo il diritto di richiedere il risarcimento di ulteriori danni derivanti dal ritardo. Nei confronti dei commercianti resta impregiudicato il nostro diritto agli interessi commerciali alla scadenza ai sensi del § 353 HGB.
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Il cliente dispone di diritti di compensazione o ritenzione soltanto qualora il relativo credito sia stato accertato con sentenza definitiva o sia incontestato. In caso di vizi della Fornitura restano impregiudicati i diritti del cliente, in particolare ai sensi del § 14, paragrafo 8, seconda frase, delle presenti CGV.
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La cessione di crediti nei nostri confronti è espressamente esclusa ai sensi del § 399 BGB. Resta impregiudicato il § 354a HGB.
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Qualora, dopo la conclusione del contratto, risulti evidente (ad esempio a seguito di una domanda di apertura di una procedura d’insolvenza) che il nostro diritto al pagamento del prezzo d’acquisto sia compromesso dall’incapacità del cliente di adempiere, siamo autorizzati a rifiutare la prestazione e, ove necessario dopo aver fissato un termine, a recedere dal contratto conformemente alle disposizioni di legge (§ 321 BGB).
Nei contratti per la fabbricazione di beni infungibili (prodotti realizzati su misura), possiamo dichiarare immediatamente il recesso. Restano impregiudicate le disposizioni di legge relative ai casi in cui non è necessario fissare un termine.
§ 9 Imballaggi e pallet
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La reggiatura dei prodotti è compresa nel prezzo concordato. Su richiesta del cliente è disponibile un imballaggio supplementare, ad esempio un avvolgimento protettivo. Tale prestazione e i relativi costi richiedono un accordo scritto.
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Qualora i prodotti debbano essere consegnati su pallet riutilizzabili, con o senza pannelli di copertura (di seguito denominati «attrezzature di trasporto»), il cliente è tenuto a confermarne la ricezione. Le attrezzature di trasporto rimangono di nostra proprietà, salvo che il cliente ci restituisca, al momento della consegna e sul camion che effettua la consegna, attrezzature dello stesso tipo, nella stessa quantità e nelle stesse condizioni. Le attrezzature di trasporto vengono addebitate al cliente qualora non ci siano restituite franco destino entro un mese dalla consegna.
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Qualora teniamo un conto pallet per il cliente relativo alle attrezzature di trasporto di nostra proprietà, il cliente riceverà su richiesta un estratto conto mensile.
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Se il cliente non contesta per iscritto l’estratto conto entro 14 giorni dal ricevimento, il saldo si considera riconosciuto.
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Il saldo del conto pallet non dovrebbe in alcun caso superare 600 pallet.
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Se il conto presenta un saldo scoperto di 600 pallet, verranno concordate con il cliente le modalità di ritiro dei pallet entro i successivi 10 giorni lavorativi. Per la ripartizione dei costi di restituzione si applicano le seguenti disposizioni:
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Se il cliente non ha effettuato lo scambio dei pallet al momento della consegna, sostiene i costi di trasporto per la restituzione.
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Se lo spedizioniere si è rifiutato di effettuare lo scambio, i costi di trasporto per la restituzione sono a suo carico.
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Se né lo spedizioniere né il cliente erano disposti a effettuare lo scambio, i costi del camion vengono ripartiti proporzionalmente.
I documenti relativi ai pallet non scambiati costituiscono prova della parte che non ha effettuato lo scambio.
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Qualora non venga raggiunto un accordo con il cliente entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione del superamento del saldo massimo di pallet, i pallet non restituiti saranno automaticamente fatturati. La comunicazione avviene tramite estratto conto pallet.
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Per il calcolo dei costi dei pallet viene utilizzato il prezzo di riacquisto applicabile al momento dell’emissione della fattura.
§ 10 Magazzinaggio
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Qualora concordato, i prodotti vengono immagazzinati dopo la fabbricazione e fino alla consegna al cliente presso i nostri locali oppure presso quelli di un terzo da noi incaricato.
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Il periodo massimo di magazzinaggio è di 90 giorni, salvo diverso accordo con il cliente. Alla scadenza di tale periodo, il cliente è tenuto a pagare il prodotto ordinato al prezzo applicabile in quel momento, qualora il prodotto non sia stato nel frattempo richiamato, ordinato o consegnato al cliente.
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Qualora il cliente desideri prolungare il periodo di magazzinaggio del prodotto interessato, potrà essere concluso un apposito accordo dietro pagamento di un corrispettivo adeguato.
§ 11 Ordini con magazzinaggio
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Il cliente inoltra al fornitore un ordine con magazzinaggio (denominato anche ordine quadro). Il fornitore produce la quantità ordinata e la immagazzina presso il proprio magazzino. Il cliente richiama per iscritto quantità parziali o l’intera quantità della merce ordinata. Il fornitore consegna quindi al cliente la quantità richiesta.
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Il periodo massimo di magazzinaggio è di 90 giorni di calendario. Il fornitore informa il cliente della scadenza del periodo massimo. Dopo tale scadenza, il fornitore può consegnare e fatturare tutte le merci rimanenti. Il cliente è tenuto ad accettarle entro una settimana dalla scadenza del periodo massimo di magazzinaggio e a pagarle secondo le condizioni di pagamento concordate.
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Dopo la scadenza del periodo massimo di magazzinaggio, il cliente può anche incaricare il fornitore di distruggere la merce. Il fornitore provvede quindi alla distruzione e alla fatturazione della merce. Il cliente è tenuto a pagare integralmente le merci autorizzate alla distruzione secondo le condizioni di pagamento concordate. L’incarico di distruzione deve essere impartito al fornitore entro una settimana dalla scadenza del periodo massimo di magazzinaggio.
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Dopo la scadenza del periodo massimo di magazzinaggio, il cliente ha inoltre la possibilità di richiedere una proroga di massimo tre mesi. Il cliente si impegna a pagare, durante il periodo prorogato, un costo di magazzinaggio giornaliero di 0,15 EUR per pallet. Il costo viene fatturato una volta al mese.
Il cliente prende atto che il fornitore può garantire i valori di stabilità concordati della merce soltanto per un periodo massimo di magazzinaggio di 90 giorni lavorativi.
Ai costi di magazzinaggio si applicano le condizioni di pagamento concordate con il cliente.
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Qualora il cliente rifiuti di accettare la merce rimanente dopo la scadenza del periodo massimo di magazzinaggio oppure non risponda entro due settimane dalla comunicazione della scadenza, il fornitore può distruggere e fatturare la merce. Il cliente è tenuto a pagarla integralmente secondo le condizioni di pagamento concordate.
§ 12 Magazzinaggio di cartoncino, cartone compatto e carte da imballaggio presso il cliente
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I materiali da imballaggio non dovrebbero essere immagazzinati per più di sei mesi dalla data di produzione. Trascorso tale periodo non possiamo più fornire garanzie in merito alla funzionalità tecnica degli imballaggi. I materiali da imballaggio dovrebbero pertanto essere utilizzati nell’ordine in cui sono stati consegnati.
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I pallet parzialmente utilizzati devono essere nuovamente coperti con pannelli di copertura e conservati sotto una pellicola protettiva. Le scatole pieghevoli destinate alle macchine confezionatrici devono essere mantenute nel rispettivo imballaggio di spedizione.
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Nell’impilamento di pallet contenenti fustellati piani, è necessario assicurarsi che la superficie superiore sia riempita uniformemente su tutta l’area, in modo da consentire un corretto impilamento. I pallet contenenti scatole pieghevoli destinate alle macchine confezionatrici non devono essere sovrapposti.
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Durante il magazzinaggio degli imballaggi devono essere mantenute temperature comprese tra 10 e 35 °C e un’umidità relativa compresa tra il 40 e il 75%. A temperature inferiori, i materiali da imballaggio devono essere mantenuti per 24–48 ore prima dell’utilizzo, ancora nel loro imballaggio originale, nei locali di confezionamento, prima dell’apertura.
§ 13 Materiali e attrezzature di produzione
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Qualora produciamo o acquistiamo per l’esecuzione di un ordine cliché di stampa, materiali litografici, utensili di fustellatura, originali di riproduzione o altri materiali di produzione, addebitiamo al cliente i prezzi usuali di mercato. Possiamo inoltre applicare un importo forfettario adeguato per manutenzione, riparazione, sostituzione, pulizia, magazzinaggio e costi del personale.
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Gli importi fatturati per materiali e attrezzature di produzione devono essere pagati integralmente, senza sconti per pagamento anticipato. Ciò vale anche per modifiche dei materiali di produzione derivanti da variazioni dei prodotti, sostituzioni tecnicamente necessarie e materiali di produzione destinati a nuovi prodotti.
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Conserviamo i materiali e le attrezzature di produzione per un periodo massimo di due anni dalla data dell’ultimo ordine. Essi rimangono di nostra proprietà anche dopo la cessazione del contratto. Il cliente non acquisisce alcun diritto di proprietà o di possesso su tali materiali e attrezzature.
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I materiali di produzione messi a disposizione dal cliente o da terzi per suo conto, ad esempio gli esecutivi grafici per la stampa, non vengono conservati per più di sei mesi dalla data dell’ultimo ordine.
§ 14 Riserva di proprietà
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Ci riserviamo la proprietà delle merci vendute fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti presenti e futuri derivanti dal contratto di vendita e da un rapporto commerciale continuativo. In caso di pagamento mediante assegno o cambiale, fa fede la data dell’effettivo incasso.
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Le merci soggette a riserva di proprietà non possono essere costituite in pegno a favore di terzi né trasferite a titolo di garanzia prima del pagamento integrale dei crediti garantiti. Il cliente deve informarci immediatamente per iscritto qualora venga presentata una domanda di apertura di una procedura d’insolvenza oppure qualora terzi accedano alle merci di nostra proprietà, ad esempio mediante pignoramento.
In caso di pignoramento, sequestro o altro intervento di terzi, il cliente deve segnalare la nostra riserva di proprietà e informarci immediatamente per iscritto. Il cliente sostiene i relativi costi, comprese le spese di un’azione di opposizione all’esecuzione da parte di terzi ai sensi del § 771 del Codice di procedura civile tedesco (ZPO).
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Il cliente è tenuto ad assicurare adeguatamente, a proprie spese e al valore di sostituzione, le merci soggette a riserva di proprietà contro danni da incendio, acqua, tempesta e furto, nonché a trattarle con la dovuta cura.
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In caso di comportamento contrario al contratto da parte del cliente, in particolare in caso di mancato pagamento del prezzo d’acquisto alla scadenza, abbiamo il diritto, conformemente alle disposizioni di legge, di recedere dal contratto e/o di richiedere la restituzione della merce sulla base della nostra riserva di proprietà.
La richiesta di restituzione non costituisce contemporaneamente una dichiarazione di recesso dal contratto. Siamo invece autorizzati a richiedere soltanto la restituzione della merce, riservandoci il diritto di recedere dal contratto.
Qualora il cliente non paghi il prezzo d’acquisto alla scadenza, possiamo esercitare tali diritti soltanto dopo aver fissato inutilmente un congruo termine per il pagamento, salvo che tale termine non sia richiesto dalle disposizioni di legge.
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Fino a revoca ai sensi della lettera c seguente, il cliente è autorizzato a rivendere e/o trasformare le merci soggette a riserva di proprietà nell’ambito della normale attività commerciale. In tal caso si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
a. La riserva di proprietà si estende ai prodotti derivanti dalla lavorazione, mescolanza o unione delle nostre merci per il loro intero valore, essendo noi considerati il produttore. Qualora, in caso di lavorazione, mescolanza o unione con merci di terzi, permangano diritti di proprietà di terzi, acquisiamo una comproprietà proporzionale ai valori di fattura delle merci lavorate, mescolate o unite.
Per il resto, al prodotto risultante si applicano le medesime disposizioni previste per le merci consegnate con riserva di proprietà.
b. Il cliente ci cede fin d’ora, a titolo di garanzia, tutti i crediti nei confronti di terzi derivanti dalla rivendita delle merci o dei prodotti, integralmente oppure in misura corrispondente alla nostra quota di comproprietà ai sensi del paragrafo precedente. Accettiamo sin d’ora tale cessione. Gli obblighi del cliente di cui al paragrafo 2 si applicano anche ai crediti ceduti.
c. Il cliente rimane autorizzato, insieme a noi, a riscuotere i crediti ceduti. Ci impegniamo a non procedere alla riscossione fintantoché il cliente adempia ai propri obblighi di pagamento nei nostri confronti, non vi sia un deterioramento della sua capacità di adempiere e non facciamo valere la riserva di proprietà esercitando un diritto previsto dal paragrafo 4.
Se si verifica una di tali circostanze, possiamo richiedere al cliente di comunicarci i crediti ceduti e i rispettivi debitori, fornirci tutte le informazioni necessarie alla riscossione, consegnarci i documenti pertinenti e informare i debitori (terzi) della cessione. In tal caso siamo inoltre autorizzati a revocare il diritto del cliente di rivendere e trasformare le merci soggette a riserva di proprietà.
d. Qualora il valore realizzabile delle garanzie superi i nostri crediti di oltre il 20%, su richiesta del cliente libereremo garanzie a nostra scelta.
§ 15 Reclami per vizi
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Salvo diversa disposizione di seguito, i diritti del cliente in caso di vizi materiali e giuridici sono disciplinati dalle disposizioni di legge.
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Il fondamento principale della nostra responsabilità per vizi è l’accordo scritto relativo alla qualità e alle caratteristiche della merce. In assenza di un accordo scritto, di norma non forniamo garanzie o assicurazioni particolari sulle caratteristiche della merce.
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Le variazioni comprese nelle tolleranze qualitative e quantitative applicabili non costituiscono vizi. Non costituiscono vizi nemmeno le variazioni rispetto alle indicazioni contenute in opuscoli e/o materiali pubblicitari e rispetto a precedenti offerte. Un marchio di qualità stampato sui prodotti consegnati non costituisce un vizio. Anche le variazioni tecnicamente inevitabili tra un campione prodotto e il prodotto realizzato a macchina non costituiscono vizi.
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Non assumiamo alcuna garanzia o responsabilità per errori di stampa non rilevati dal cliente in un ordine da lui approvato. Non assumiamo inoltre alcuna responsabilità per testi, marcature, codici a barre, immagini, rappresentazioni grafiche e contenuti analoghi specificati dal cliente per la stampa sui prodotti di imballaggio.
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Non rispondiamo dei vizi imputabili a materiali specificati dal cliente, quali cartoncino, forme di stampa, adesivi, inchiostri e vernici.
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Qualora il cliente prescriva le prestazioni di determinati terzi, non rispondiamo dei vizi derivanti da tali prescrizioni. Il cliente è responsabile di garantire che le proprie indicazioni non compromettano l’idoneità della merce all’uso previsto.
Ciò non si applica se eravamo a conoscenza dell’inidoneità dei materiali o dei prestatori prescritti e abbiamo occultato tale circostanza al cliente.
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Di norma non rispondiamo dei vizi di cui il cliente era a conoscenza al momento della conclusione del contratto o che ignorava per colpa grave (§ 442 BGB).
Inoltre, i diritti del cliente per vizi sono subordinati all’adempimento degli obblighi legali di ispezione e denuncia dei vizi (§§ 377 e 381 HGB).
Se un vizio emerge al momento della consegna, durante l’ispezione o successivamente, dobbiamo esserne informati immediatamente per iscritto.
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I vizi evidenti devono in ogni caso esserci comunicati per iscritto immediatamente dopo il ricevimento della merce. Il cliente è inoltre tenuto a ispezionare la fornitura qualora siano stati messi a disposizione campioni di produzione.
I vizi non rilevabili durante l’ispezione devono essere denunciati per iscritto entro 14 giorni dalla loro scoperta e comunque non oltre tre mesi dal ricevimento della merce.
Qualora il cliente non effettui correttamente l’ispezione e/o non adempia all’obbligo di denuncia dei vizi, la nostra responsabilità per vizi non denunciati, denunciati tardivamente o in modo irregolare è esclusa conformemente alle disposizioni di legge.
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Qualora la merce consegnata presenti vizi, possiamo inizialmente scegliere se procedere all’adempimento successivo mediante eliminazione del vizio (riparazione) oppure consegna di merce esente da vizi (sostituzione).
L’adempimento successivo può consistere anche nella selezione e separazione dei pezzi difettosi dalla fornitura interessata presso la sede del cliente.
Ci riserviamo il diritto di effettuare complessivamente tre tentativi di adempimento successivo, salvo che ciò risulti irragionevole per il cliente.
Resta impregiudicato il nostro diritto di rifiutare l’adempimento successivo alle condizioni previste dalla legge.
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Siamo autorizzati a subordinare l’adempimento successivo dovuto al pagamento del prezzo d’acquisto esigibile da parte del cliente. Il cliente ha tuttavia il diritto di trattenere una parte adeguata del prezzo, proporzionata al vizio.
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Il cliente deve concederci il tempo e la possibilità necessari per l’adempimento successivo dovuto, in particolare mettendo a nostra disposizione la merce oggetto di reclamo ai fini dell’ispezione.
In caso di consegna sostitutiva, il cliente deve restituirci la merce difettosa conformemente alle disposizioni di legge.
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Sosteniamo o rimborsiamo, secondo le disposizioni di legge, le spese necessarie per l’ispezione e l’adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiali, nonché, ove applicabile, i costi di smontaggio e montaggio, purché sussista effettivamente un vizio.
In caso contrario, possiamo richiedere al cliente il rimborso dei costi derivanti da una richiesta ingiustificata di eliminazione di un vizio, in particolare dei costi di ispezione e trasporto, salvo che il cliente non potesse riconoscere l’assenza del vizio.
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In casi urgenti, ad esempio in presenza di pericoli per la sicurezza operativa o per evitare danni sproporzionati, il cliente ha il diritto di eliminare autonomamente il vizio e richiederci il rimborso delle spese oggettivamente necessarie a tale scopo.
Dobbiamo essere informati immediatamente, possibilmente in anticipo, di tale intervento.
Il diritto di eliminare autonomamente il vizio non sussiste qualora fossimo autorizzati a rifiutare il corrispondente adempimento successivo in base alle disposizioni di legge.
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Se l’adempimento successivo è fallito, se è scaduto inutilmente un congruo termine fissato dal cliente per l’adempimento successivo oppure se la fissazione di un termine non è necessaria ai sensi di legge, il cliente può recedere dal contratto di vendita o ridurre il prezzo d’acquisto.
Tuttavia, in caso di vizio irrilevante non sussiste alcun diritto di recesso.
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Le richieste del cliente di risarcimento danni o rimborso di spese sostenute inutilmente, anche in caso di vizi, sussistono soltanto conformemente al § 15 e sono altrimenti escluse.
§ 16 Altre responsabilità
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Salvo quanto diversamente disposto nelle presenti CGV, comprese le disposizioni seguenti, la nostra responsabilità per violazioni di obblighi contrattuali ed extracontrattuali è disciplinata dalle disposizioni di legge.
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Nell’ambito della responsabilità per colpa, rispondiamo dei danni, indipendentemente dal fondamento giuridico, in caso di dolo e colpa grave.
In caso di colpa lieve, rispondiamo esclusivamente nelle seguenti circostanze, fatte salve le limitazioni legali di responsabilità (ad esempio il grado di diligenza applicabile ai propri affari o una violazione irrilevante di un obbligo):
a. Per danni derivanti da lesioni alla vita, all’integrità fisica o alla salute.
b. Per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (un obbligo il cui adempimento è indispensabile per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto la controparte contrattuale fa regolarmente affidamento e può ragionevolmente fare affidamento). In tal caso, tuttavia, la nostra responsabilità è limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipico.
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Le limitazioni di responsabilità previste al paragrafo 2 si applicano anche nei confronti di terzi e alle violazioni di obblighi da parte di persone del cui comportamento siamo legalmente responsabili, anche a loro beneficio.
Esse non si applicano qualora un vizio sia stato fraudolentemente occultato, sia stata assunta una garanzia sulle caratteristiche della merce oppure alle pretese del cliente ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.
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In caso di violazione di un obbligo che non costituisca un vizio, il cliente può recedere dal contratto o risolverlo soltanto se siamo responsabili di tale violazione.
§ 17 Diritti di terzi e diritti d’autore
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Il cliente è tenuto a rispettare i diritti di proprietà industriale e i diritti d’autore di terzi.
Il cliente è inoltre tenuto, a prima richiesta, a manlevarci da pretese di terzi derivanti da violazioni di diritti d’autore, marchi e altri diritti di proprietà industriale e a risarcirci ogni danno subito a causa di tali diritti, comprese eventuali spese giudiziarie e legali sostenute per la difesa.
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Il cliente deve informarci immediatamente qualora vengano avanzate tali pretese e fornirci tutte le informazioni necessarie.
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Ci riserviamo tutti i diritti di proprietà industriale, i diritti d’autore e i diritti di proprietà su schizzi, progetti, prove di stampa, campioni, costruzioni, specifiche, disegni, calcoli, utensili e materiali o oggetti analoghi.
Ciò vale anche per i documenti scritti contrassegnati come «riservati».
Il cliente deve ottenere il nostro espresso consenso scritto prima di divulgare tali materiali a terzi o riprodurli.
Anche qualora al cliente sia stato concesso un diritto di utilizzo o vendita, ad esempio relativo a un campione, tale diritto non lo autorizza a riprodurlo.
§ 18 Riservatezza
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Le parti contraenti si impegnano a trattare come strettamente riservati i risultati delle attività dell’altra parte e tutte le altre informazioni, in particolare di natura tecnica e commerciale, intenzioni, esperienze, conoscenze, costruzioni, processi produttivi, disegni, specifiche, campioni, modelli, composizioni dei materiali e altre informazioni e documenti, compresi i risultati preesistenti, di cui vengano a conoscenza attraverso la collaborazione nell’ambito del presente contratto.
Tali obblighi continuano ad applicarsi per ulteriori cinque anni dopo la cessazione del contratto.
Le parti si impegnano a non divulgare tali informazioni a terzi, a proteggerle dall’accesso di terzi e a non farne oggetto di proprie domande di tutela della proprietà intellettuale.
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Le disposizioni precedenti non si applicano alle società collegate né ai terzi incaricati dell’esecuzione del contratto che abbiano assunto corrispondenti obblighi di riservatezza nei confronti delle parti.
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Le parti possono divulgare informazioni riservate a potenziali subappaltatori soltanto previo consenso dell’altra parte e a condizione di imporre loro corrispondenti obblighi di riservatezza.
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Gli obblighi sopra indicati non si applicano alle informazioni riservate già note a una parte prima della loro comunicazione nell’ambito del contratto, sviluppate autonomamente da tale parte, ottenute altrimenti in modo lecito oppure generalmente note o divenute tali senza violazione del contratto.
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Le parti adottano misure adeguate per garantire che i propri dipendenti, collaboratori autonomi e subappaltatori coinvolti nell’esecuzione del contratto rispettino gli obblighi di riservatezza sopra indicati.
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È vietato acquisire segreti commerciali mediante osservazione, esame, smontaggio o prova di un prodotto legittimamente in possesso della parte ricevente e basato su segreti commerciali della parte che ha fornito il prodotto.
Tale divieto cessa quando il prodotto interessato viene reso accessibile al pubblico.
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Alla cessazione del contratto, tutti i risultati delle attività e le altre informazioni riservate di una parte, contenuti in documenti o altri supporti, comprese tutte le copie, che siano in possesso o sotto il controllo dell’altra parte, devono essere restituiti integralmente e senza indugio alla parte interessata, salvo diverso accordo scritto.
§ 19 Prescrizione
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In deroga al § 438, paragrafo 1, n. 3, BGB, il termine generale di prescrizione per i diritti derivanti da vizi materiali e giuridici, comprese le richieste di risarcimento danni causati da vizi derivanti dalla violazione di obblighi di prestazione, adempimento successivo o obblighi accessori, è di un anno.
Indipendentemente dal § 18, n. 1, si applicano i termini legali di prescrizione qualora il legislatore abbia previsto un periodo superiore a 24 mesi.
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Qualora sia stata concordata un’accettazione formale, il termine di prescrizione decorre da tale accettazione. Ciò non si applica qualora un vizio sia stato fraudolentemente occultato.
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Restano inoltre impregiudicate le ulteriori disposizioni speciali di legge sulla prescrizione, in particolare il § 438, paragrafo 1, n. 1, e paragrafo 3, nonché i §§ 444 e 445b BGB.
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I suddetti termini di prescrizione previsti dal diritto della compravendita si applicano anche alle richieste contrattuali ed extracontrattuali di risarcimento danni del cliente fondate su un vizio della merce, salvo che l’applicazione dei termini generali di prescrizione (§§ 195 e 199 BGB) comporti, nel singolo caso, un termine più breve.
Le richieste di risarcimento danni del cliente ai sensi del § 15, paragrafo 2, prima frase e seconda frase, lettera a, nonché della legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, sono soggette esclusivamente ai termini legali di prescrizione.
§ 20 Legge applicabile e foro competente
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Le presenti CGV e il rapporto contrattuale tra noi e il cliente sono disciplinati dal diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione del diritto internazionale uniforme, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
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Qualora il cliente sia un commerciante ai sensi del Codice commerciale tedesco (HGB), una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico, il nostro domicilio aziendale a Diemelstadt costituisce il foro esclusivamente competente, anche a livello internazionale, per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale.
Lo stesso vale qualora il cliente sia un imprenditore ai sensi del § 14 BGB.
Tuttavia, siamo in ogni caso autorizzati ad agire giudizialmente anche presso il luogo di adempimento dell’obbligo di consegna secondo le presenti CGV o secondo un accordo individuale prevalente, oppure presso il foro generale del cliente.
Restano impregiudicate le disposizioni imperative di legge, in particolare quelle relative alla competenza giurisdizionale esclusiva.
Condizioni generali di acquisto (CGA)
§ 1 Ambito di applicazione e forma
Le presenti Condizioni generali di acquisto (CGA) si applicano a tutti i nostri rapporti commerciali con i partner commerciali e fornitori (di seguito denominati «Venditore»). Operiamo con i marchi «Prima Welle», «Prima Verpackung» e «Prima Logistik» (di seguito denominati collettivamente «Pappenverarbeitungsgesellschaft»).
Le presenti CGA si applicano esclusivamente qualora il Venditore sia un imprenditore ai sensi del § 14 del Codice civile tedesco (BGB), una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico.
Le presenti CGA si applicano in particolare ai contratti relativi alla vendita e/o alla consegna di beni mobili (di seguito denominati «Merci»), indipendentemente dal fatto che il Venditore produca le Merci direttamente o le acquisti da fornitori (§§ 433 e 650 BGB).
Salvo diverso accordo, le presenti CGA, nella versione in vigore al momento del nostro ordine o comunque nell’ultima versione comunicata al Venditore in forma testuale, si applicano anche come accordo quadro ai futuri contratti della stessa tipologia, senza che sia necessario richiamarle nuovamente in ogni singolo caso.
Le presenti CGA si applicano in via esclusiva. Eventuali condizioni generali del Venditore divergenti, contrastanti o integrative diventano parte integrante del contratto soltanto se e nella misura in cui ne abbiamo espressamente accettato l’applicazione per iscritto.
Tale requisito di consenso si applica in tutti i casi, anche qualora accettiamo senza riserve le consegne del Venditore pur essendo a conoscenza delle sue condizioni generali.
Esso si applica anche qualora il Venditore dichiari, mediante condizioni contrattuali prestabilite, di voler effettuare forniture o prestazioni esclusivamente alle proprie condizioni e accetti e/o esegua il nostro ordine.
Gli accordi individuali conclusi con il Venditore nei singoli casi (compresi accordi accessori, integrazioni e modifiche) prevalgono in ogni caso sulle presenti CGA.
Salvo prova contraria, il contenuto di tali accordi è determinato da un contratto scritto o dalla nostra conferma scritta.
Le dichiarazioni e comunicazioni del Venditore aventi rilevanza giuridica in relazione al contratto (ad esempio, fissazione di termini, diffide o recesso) devono essere effettuate per iscritto, ossia in forma scritta o testuale (ad esempio, lettera, e-mail o fax).
Restano impregiudicati gli obblighi di forma previsti dalla legge e gli ulteriori requisiti probatori, in particolare in caso di dubbi sulla legittimazione del dichiarante.
I riferimenti all’applicabilità delle disposizioni di legge hanno esclusivamente scopo chiarificatore. Pertanto, le disposizioni di legge si applicano anche in assenza di tale precisazione, salvo che siano direttamente modificate o espressamente escluse dalle presenti CGA.
§ 2 Conclusione del contratto
Il nostro ordine diventa vincolante non prima di essere stato emesso o confermato per iscritto.
Gli ordini e gli accordi conclusi verbalmente o telefonicamente richiedono la nostra conferma scritta per essere validi.
Prima di accettare un ordine, il Venditore deve segnalarci eventuali errori evidenti (ad esempio, errori di battitura o di calcolo) e omissioni nell’ordine, compresi i relativi documenti, affinché possano essere corretti o integrati. In caso contrario, il contratto si considera non concluso.
Il Venditore è tenuto a confermare il nostro ordine per iscritto entro due settimane. Fino al ricevimento della conferma scritta del Venditore, possiamo revocare i nostri ordini senza sostenere costi.
Un’accettazione tardiva viene considerata una nuova proposta e richiede la nostra accettazione.
Le richieste di consegna diventano vincolanti al più tardi dopo due settimane, salvo che il Venditore presenti opposizione entro tale termine.
§ 3 Termini di consegna e ritardo nella consegna
Le date e i termini di consegna da noi indicati nell’ordine e confermati dal Venditore sono vincolanti.
I termini di consegna decorrono dalla data dell’ordine.
Il Venditore è tenuto a informarci immediatamente per iscritto qualora preveda di non poter rispettare i termini di consegna concordati, per qualsiasi motivo.
Ogni spedizione deve essere accompagnata da un documento di trasporto. Il Venditore è tenuto a indicare i nostri numeri d’ordine su tutti i documenti di trasporto e spedizione.
Il Venditore sostiene i costi di imballaggio delle Merci e di smaltimento degli imballaggi, salvo che abbiamo concordato di assumere tali costi.
La restituzione degli imballaggi richiede un accordo specifico.
Qualora il Venditore non esegua la prestazione, non la esegua entro il termine di consegna concordato oppure si trovi in mora, i nostri diritti, in particolare di recesso e di risarcimento danni, sono disciplinati dalle disposizioni di legge.
Restano impregiudicate le disposizioni del paragrafo 5.
Qualora il Venditore sia in ritardo, possiamo richiedere, oltre agli ulteriori diritti previsti dalla legge, un risarcimento forfettario per i danni derivanti dal ritardo pari all’1% del prezzo netto per ogni settimana di calendario interamente trascorsa, fino a un massimo complessivo del 5% del prezzo netto delle Merci consegnate in ritardo.
Ci riserviamo il diritto di dimostrare un danno maggiore.
Il Venditore si riserva il diritto di dimostrare che non si è verificato alcun danno oppure che il danno è notevolmente inferiore.
§ 4 Esecuzione, consegna, trasferimento del rischio e mora nell’accettazione
Senza il nostro previo consenso scritto, il Venditore non è autorizzato a far eseguire da terzi (ad esempio, subappaltatori) la prestazione dovuta.
Salvo diverso accordo nel singolo caso (ad esempio, limitazione alle scorte disponibili), il Venditore assume il rischio di approvvigionamento relativo alla propria prestazione.
L’oggetto della fornitura deve garantire le prestazioni concordate e, per quanto riguarda progettazione e materiali, essere conforme allo stato più recente della tecnica e ai documenti d’ordine.
Il Venditore è tenuto a rispettare tutte le leggi, i regolamenti, i requisiti amministrativi e tecnici applicabili, le disposizioni tedesche relative ai contratti di costruzione (VOB) e le norme antinfortunistiche degli enti assicurativi professionali.
La spedizione e la consegna devono avvenire DDP all’indirizzo di consegna da noi indicato (luogo di destinazione), conformemente agli Incoterms® 2020.
Qualsiasi restituzione di Merci difettose da parte nostra avviene sempre a spese e rischio del Venditore.
Nei contratti di compravendita, il rischio passa a noi non appena viene confermato il ricevimento delle Merci presso l’indirizzo di consegna indicato.
Nei contratti d’opera e nei contratti di fabbricazione e consegna, il rischio passa non prima del completamento dell’intero ordine e dell’accettazione congiunta dell’opera.
Si intende concordata un’accettazione formale.
Si applicano le istruzioni di consegna concordate. La modalità di trasporto deve essere concordata con noi.
Ogni consegna deve essere accompagnata da un documento di trasporto indicante la data (data di emissione e di spedizione), il contenuto della consegna (codice articolo e quantità) e il riferimento al nostro ordine (data e numero).
Qualora il documento di trasporto sia mancante o incompleto, non siamo responsabili di eventuali ritardi risultanti nelle operazioni amministrative e nei pagamenti.
Un avviso di spedizione contenente le medesime informazioni deve esserci inviato separatamente dal documento di trasporto.
Il rischio di perdita e deterioramento accidentale delle Merci passa a noi al momento della consegna materiale presso il luogo di adempimento.
Qualora sia stata concordata un’accettazione, questa determina il trasferimento del rischio.
Per il resto si applicano per analogia le disposizioni di legge sui contratti d’opera quando è prevista un’accettazione.
La consegna materiale o l’accettazione sono equiparate alla nostra mora nell’accettazione.
Alla nostra mora nell’accettazione si applicano le disposizioni di legge.
Tuttavia, il Venditore deve offrirci espressamente la propria prestazione anche qualora sia stata concordata una data di calendario determinata o determinabile per un nostro atto o una nostra cooperazione (ad esempio, messa a disposizione di materiali).
Qualora siamo in mora nell’accettazione, il Venditore può richiedere il rimborso delle spese aggiuntive conformemente alle disposizioni di legge (§ 304 BGB).
Se il contratto riguarda un bene infungibile da fabbricare da parte del Venditore (prodotto su misura), il Venditore dispone di ulteriori diritti soltanto se ci siamo impegnati a collaborare e siamo responsabili della mancata collaborazione.
§ 5 Prezzi e condizioni di pagamento
I prezzi concordati sono prezzi fissi.
Tutti i prezzi si intendono al netto dell’IVA prevista dalla legge, che deve essere indicata separatamente.
Eventuali aumenti di prezzo diventano efficaci nei nostri confronti soltanto se confermati da noi per iscritto.
Salvo diverso accordo scritto nel singolo caso, il prezzo comprende la consegna franco destino al luogo indicato, inclusi i costi accessori, in particolare imballaggio, assicurazione, dazi doganali e installazione.
Le fatture devono contenere il numero d’ordine indicato nei documenti d’ordine e rispettare le relative prescrizioni.
In caso contrario, siamo autorizzati a restituire la fattura al Venditore a sue spese.
Qualora richiesto dalle norme fiscali in ragione della natura della prestazione, il Venditore è tenuto a fornirci spontaneamente, al momento dell’emissione della prima fattura nell’anno di calendario, una copia di un valido certificato di esenzione dalla ritenuta fiscale sui lavori di costruzione ai sensi del § 48b, paragrafo 1, prima frase, della legge tedesca sull’imposta sul reddito (EStG).
Salvo diverso accordo scritto, paghiamo il prezzo concordato entro 45 giorni di calendario dalla consegna e dall’esecuzione complete (compresa l’eventuale accettazione concordata) e dal ricevimento di una fattura regolare, con uno sconto per pagamento anticipato del 3%, oppure senza detrazioni entro 60 giorni di calendario dal ricevimento della fattura.
Qualora vengano accettate consegne anticipate, il termine di pagamento viene calcolato sulla base della data di consegna concordata.
Non siamo tenuti a corrispondere interessi per il solo fatto che il pagamento sia divenuto esigibile.
In caso di mora nel pagamento si applicano le disposizioni di legge.
Disponiamo dei diritti di compensazione e ritenzione e dell’eccezione di inadempimento del contratto nella misura prevista dalla legge.
In particolare, siamo autorizzati a trattenere i pagamenti esigibili fintantoché vantiamo crediti nei confronti del Venditore derivanti da prestazioni incomplete o difettose.
Il Venditore dispone di un diritto di compensazione o ritenzione soltanto in relazione a controcrediti accertati con sentenza definitiva o incontestati.
§ 6 Fornitura con riserva di proprietà
Riconosciamo un’eventuale riserva di proprietà del Venditore sugli oggetti di fornitura non trasformati e immagazzinati presso i nostri locali, nei limiti delle disposizioni seguenti.
Siamo irrevocabilmente autorizzati a disporre degli oggetti di fornitura nell’ambito della normale attività commerciale.
Tutte le forniture effettuate dal Venditore sono considerate un’unica operazione continuativa di fornitura.
In caso di conto corrente, la riserva di proprietà funge da garanzia per il credito relativo al saldo del Venditore.
Qualora uniamo gli oggetti di fornitura con altri oggetti formando un bene unitario e l’altro oggetto debba essere considerato il bene principale, trasferiamo al Venditore una quota proporzionale di comproprietà, purché il bene principale sia di nostra proprietà.
In caso di rivendita degli oggetti di fornitura secondo la loro destinazione, cediamo fin d’ora al Venditore i crediti derivanti dalla rivendita nei confronti dei nostri clienti, unitamente a tutti i diritti accessori, fino al valore delle Merci soggette a riserva di proprietà e fino all’estinzione di tutti i crediti del Venditore nei nostri confronti.
Qualora vendiamo le Merci soggette a riserva di proprietà insieme ad altre merci non vendute dal Venditore oppure dopo una trasformazione, la cessione del credito derivante dalla rivendita si applica ugualmente fino al valore delle rispettive Merci soggette a riserva di proprietà rivendute.
Su richiesta scritta del Venditore e in presenza di un motivo adeguato, forniremo le informazioni necessarie all’esercizio dei suoi diritti e consegneremo la relativa documentazione.
Le garanzie detenute dal Venditore devono essere liberate nella misura in cui il loro valore superi complessivamente di oltre il 10% i crediti garantiti.
§ 7 Riservatezza e riserva di proprietà
Ci riserviamo i diritti di proprietà e i diritti d’autore su illustrazioni, progetti, disegni, calcoli, istruzioni operative, descrizioni dei prodotti e altri documenti.
Tali documenti possono essere utilizzati esclusivamente per l’esecuzione contrattuale e devono esserci restituiti al termine del contratto.
I documenti devono essere mantenuti riservati nei confronti di terzi, anche dopo la cessazione del contratto.
L’obbligo di riservatezza viene meno soltanto se e nella misura in cui le informazioni contenute nei documenti messi a disposizione siano divenute generalmente note.
Le disposizioni precedenti si applicano per analogia anche a sostanze e materiali, nonché a utensili, modelli, campioni, sagome e altri oggetti che mettiamo a disposizione del Venditore a fini produttivi.
Finché non siano stati lavorati, tali oggetti devono essere conservati separatamente a spese del Venditore e adeguatamente assicurati contro distruzione e perdita.
La riproduzione di tali oggetti è consentita soltanto nella misura necessaria per le attività aziendali e nel rispetto delle disposizioni sui diritti d’autore.
Le parti contraenti adottano misure adeguate per garantire che i propri dipendenti, collaboratori autonomi e subappaltatori coinvolti nell’esecuzione del contratto rispettino anche gli obblighi di riservatezza sopra indicati.
Qualsiasi lavorazione, mescolanza o unione (ulteriore trasformazione) di oggetti e materiali da noi forniti, effettuata dal Venditore, avviene per nostro conto.
Qualora il Venditore lavori, unisca o mescoli i materiali da noi forniti con oggetti che non sono di sua proprietà, acquisiamo la comproprietà del bene risultante in proporzione al valore del materiale da noi fornito rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della trasformazione.
Il Venditore è tenuto a custodire per nostro conto la proprietà esclusiva o la comproprietà conformemente al § 7, paragrafo 6.
Il Venditore deve custodire i materiali per nostro conto con la diligenza di un commerciante prudente ed è tenuto a informarci immediatamente qualora i nostri beni in suo possesso siano o possano essere oggetto di interventi da parte di terzi.
Il Venditore sostiene i costi di tutela dei nostri diritti.
Il Venditore è responsabile della perdita o del danneggiamento dei materiali.
§ 8 Fornitura difettosa
I nostri diritti in caso di vizi materiali e giuridici delle Merci (comprese consegne errate o incomplete, montaggio improprio e istruzioni di montaggio, funzionamento o utilizzo difettose), nonché in caso di altre violazioni degli obblighi da parte del Venditore, sono disciplinati dalle disposizioni di legge, salvo quanto diversamente disposto di seguito.
Secondo le disposizioni di legge, il Venditore è in particolare responsabile del fatto che le Merci presentino le caratteristiche concordate al momento del trasferimento del rischio nei nostri confronti.
Si considerano in ogni caso accordi sulle caratteristiche delle Merci le descrizioni dei prodotti che costituiscano parte integrante del rispettivo contratto, in particolare perché indicate o richiamate nel nostro ordine, oppure incorporate nel contratto allo stesso modo delle presenti CGA.
Non rileva se la descrizione del prodotto provenga da noi, dal Venditore o dal produttore.
Al momento della conclusione del contratto non siamo tenuti a ispezionare le Merci né a svolgere indagini particolari su eventuali vizi.
Di conseguenza, in parziale deroga al § 442, paragrafo 1, seconda frase, BGB, conserviamo integralmente i nostri diritti per vizi anche se non eravamo a conoscenza del vizio al momento della conclusione del contratto per colpa grave.
All’obbligo commerciale di ispezione e denuncia dei vizi si applicano le disposizioni di legge (§§ 377 e 381 HGB), fatte salve le seguenti disposizioni:
Il nostro obbligo di ispezione è limitato ai vizi che risultino evidenti durante il controllo in entrata mediante esame esterno, compresi i documenti di consegna (ad esempio, danni da trasporto, consegne errate o incomplete), oppure che possano essere rilevati mediante controlli di qualità a campione.
Qualora sia stata concordata un’accettazione formale, non sussiste alcun obbligo di ispezione.
Per il resto, l’adeguatezza e l’estensione dell’ispezione dipendono dalle circostanze del singolo caso e dalle corrette prassi commerciali.
Resta impregiudicato il nostro obbligo di denuncia dei vizi scoperti successivamente.
Indipendentemente dall’obbligo di ispezione, la nostra denuncia dei vizi è in ogni caso considerata immediata e tempestiva se inviata entro 10 giorni lavorativi dalla scoperta oppure, in caso di vizi evidenti, dalla consegna.
Qualora sussista un fondato sospetto di vizio e sia pertanto necessaria un’ulteriore ispezione degli oggetti di fornitura, la denuncia del vizio deve pervenire al Venditore soltanto entro 10 giorni di calendario dalla disponibilità del risultato dell’ispezione.
L’ispezione deve essere eseguita da un perito ufficialmente nominato e giurato presso la Camera di commercio e industria competente per il luogo dell’indirizzo di consegna.
Il Venditore sostiene i costi derivanti dall’ispezione di un oggetto di fornitura sospettato di essere difettoso.
L’adempimento successivo comprende anche la rimozione delle Merci difettose e la loro reinstallazione qualora siano state incorporate in un altro bene o fissate a esso conformemente alla loro natura e destinazione d’uso.
Resta impregiudicato il nostro diritto legale al rimborso delle relative spese.
Il Venditore sostiene le spese necessarie per l’ispezione e l’adempimento successivo anche qualora risulti successivamente che non esisteva alcun vizio.
Resta impregiudicata la nostra responsabilità per i danni derivanti da una richiesta ingiustificata di eliminazione di un vizio. Tuttavia, a tale riguardo, rispondiamo soltanto se sapevamo o non abbiamo riconosciuto per colpa grave che non esisteva alcun vizio.
Fatti salvi i nostri diritti previsti dalla legge e le disposizioni del paragrafo 6, si applica quanto segue:
Qualora il Venditore non adempia al proprio obbligo di adempimento successivo entro un congruo termine da noi fissato, mediante eliminazione del vizio (riparazione) oppure consegna di Merci esenti da vizi (sostituzione), a nostra scelta, possiamo eliminare autonomamente il vizio e richiedere al Venditore il rimborso delle spese necessarie o un corrispondente anticipo.
Qualora l’adempimento successivo del Venditore sia fallito oppure sia irragionevole per noi (ad esempio, per particolare urgenza, rischi per la sicurezza operativa o minaccia di danni sproporzionati), non è necessario fissare un termine.
Informeremo immediatamente il Venditore di tali circostanze, possibilmente in anticipo.
In tal caso, dopo aver informato il Venditore, siamo autorizzati a eliminare i vizi a sue spese o a effettuare un acquisto sostitutivo a sue spese qualora ciò sia necessario per evitare o ridurre interruzioni della nostra attività.
Per il resto, in presenza di un vizio materiale o giuridico, siamo autorizzati a ridurre il prezzo d’acquisto o a recedere dal contratto conformemente alle disposizioni di legge.
Abbiamo inoltre diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese secondo le disposizioni di legge.
§ 9 Risoluzione e recesso dal contratto
In caso di forza maggiore, scioperi, serrate, interventi delle autorità o altre rilevanti perturbazioni operative o commerciali, siamo autorizzati a recedere in tutto o in parte dal contratto oppure a rinviare l’accettazione della consegna per un periodo ragionevole, qualora le Merci ordinate non possano essere utilizzate o possano esserlo soltanto a condizioni economiche notevolmente più difficili.
Qualora una delle parti contraenti diventi insolvente, sospenda i pagamenti, subisca un significativo deterioramento della propria situazione finanziaria oppure venga presentata o aperta una procedura d’insolvenza relativa al suo patrimonio, l’altra parte può recedere dalla parte del contratto non ancora eseguita.
In caso di recesso, indipendentemente dal fondamento giuridico, siamo autorizzati a restituire le Merci a spese e rischio del Venditore oppure a depositarle presso un terzo.
§ 10 Diritto di regresso nei confronti del fornitore
I nostri diritti legali di regresso all’interno della catena di fornitura (regresso nei confronti del fornitore ai sensi dei §§ 445a, 445b e 478 BGB) ci spettano senza limitazioni, in aggiunta ai nostri diritti per vizi.
In particolare, siamo autorizzati a richiedere al Venditore esattamente il tipo di adempimento successivo (riparazione o consegna sostitutiva) che dobbiamo al nostro cliente nel singolo caso.
Il nostro diritto legale di scelta (§ 439, paragrafo 1, BGB) non viene limitato.
Prima di riconoscere o soddisfare una richiesta per vizi avanzata dal nostro cliente (compreso il rimborso delle spese ai sensi dei §§ 445a, paragrafo 1, e 439, paragrafi 2 e 3, BGB), informeremo il Venditore e richiederemo una dichiarazione scritta, illustrando brevemente le circostanze.
Qualora il Venditore non fornisca una dichiarazione motivata entro un termine ragionevole e non venga raggiunta una soluzione amichevole, la richiesta per vizi effettivamente soddisfatta da noi si considera dovuta al nostro cliente.
In tal caso, l’onere della prova contraria spetta al Venditore.
I nostri diritti di regresso nei confronti del fornitore si applicano anche qualora le Merci difettose siano state ulteriormente lavorate da noi o da un altro imprenditore, ad esempio mediante incorporazione in un altro prodotto.
§ 11 Responsabilità per danno da prodotti difettosi
Qualora il Venditore sia responsabile di un danno causato da un prodotto, è tenuto a manlevarci dalle pretese di terzi nella misura in cui la causa del danno rientri nella sua sfera di controllo e organizzazione e il Venditore stesso sia responsabile nei confronti dei terzi.
Nell’ambito del proprio obbligo di manleva, il Venditore deve rimborsare le spese ai sensi dei §§ 683 e 670 BGB derivanti da o connesse a pretese avanzate da terzi, comprese le misure di richiamo dei prodotti da noi effettuate.
Informeremo il Venditore del contenuto e dell’entità delle misure di richiamo, nella misura in cui ciò sia possibile e ragionevole, e gli offriremo la possibilità di esprimere osservazioni.
Restano impregiudicati gli ulteriori diritti previsti dalla legge.
§ 12 Altre responsabilità
Qualora il Venditore sia in mora, siamo autorizzati a richiedere, a titolo di risarcimento del danno derivante dal ritardo e senza doverne fornire prova, lo 0,2% del valore dell’ordine per ogni settimana intera di superamento del termine concordato, fino a un massimo del 5% del valore dell’ordine.
L’importo così determinato viene imputato alle nostre richieste di risarcimento danni.
Non è necessario riservarsi espressamente il diritto di richiedere una penale contrattuale al momento dell’accettazione.
Tale diritto può essere esercitato fino al pagamento finale.
§ 13 Diritti di terzi e diritti d’autore
Il Venditore è tenuto a rispettare i diritti di proprietà industriale e i diritti d’autore di terzi.
Il Venditore è inoltre tenuto, a prima richiesta, a manlevarci da tutte le pretese di terzi derivanti da violazioni di diritti d’autore, marchi e altri diritti di proprietà industriale e a risarcirci ogni danno subito a causa di tali diritti, comprese eventuali spese giudiziarie e legali sostenute per la difesa.
Il Venditore deve informarci immediatamente qualora vengano avanzate tali pretese e fornirci tutte le informazioni necessarie.
Ci riserviamo tutti i diritti di proprietà industriale, i diritti d’autore e i diritti di proprietà su schizzi, progetti, prove di stampa, campioni, costruzioni, specifiche, disegni, calcoli, utensili e materiali o oggetti analoghi.
Ciò si applica anche ai documenti scritti contrassegnati come «riservati».
Il Venditore deve ottenere il nostro espresso consenso scritto prima di divulgare tali materiali a terzi o riprodurli.
Anche qualora al Venditore sia stato concesso un diritto di utilizzo o vendita, ad esempio relativo a un campione, tale diritto non lo autorizza a riprodurlo.
§ 14 Prescrizione
I crediti reciproci delle parti contraenti sono soggetti ai termini legali di prescrizione, salvo diversa disposizione di seguito.
In deroga al § 438, paragrafo 1, n. 3, BGB, il termine generale di prescrizione per i diritti derivanti da vizi è di tre anni dal trasferimento del rischio.
Qualora sia stata concordata un’accettazione formale, il termine di prescrizione decorre da tale accettazione.
Il termine triennale si applica per analogia ai diritti derivanti da vizi giuridici, fermo restando il termine legale di prescrizione previsto per le rivendicazioni di restituzione della proprietà da parte di terzi (§ 438, paragrafo 1, n. 1, BGB).
Inoltre, i diritti derivanti da vizi giuridici non si prescrivono in nessun caso fintantoché il terzo possa ancora far valere nei nostri confronti il relativo diritto, in particolare qualora tale diritto non sia ancora prescritto.
I termini di prescrizione previsti dal diritto della compravendita, compresa la proroga sopra indicata, si applicano a tutte le richieste contrattuali per vizi nella misura consentita dalla legge.
Qualora ci spettino anche richieste extracontrattuali di risarcimento danni derivanti da un vizio, si applicano i termini generali di prescrizione previsti dalla legge (§§ 195 e 199 BGB), salvo che l’applicazione dei termini del diritto della compravendita comporti, nel singolo caso, un termine più lungo.
§ 15 Regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006)
Il Venditore ci garantisce il rispetto di tutti i requisiti applicabili del Regolamento REACH, nella versione di volta in volta vigente, per le sostanze che ci vengono fornite, in particolare l’esecuzione delle necessarie preregistrazioni e registrazioni presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche.
Il Venditore garantisce inoltre che le sostanze forniteci non contengano sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi dell’articolo 57 e seguenti del Regolamento REACH in concentrazioni dello 0,1%.
Qualora, nonostante ciò, una o più sostanze fornite o da fornire superino una concentrazione dello 0,1%, il Venditore deve informarci immediatamente.
Il Venditore rispetta gli obblighi di conservazione dei documenti previsti dal Regolamento REACH e ci fornisce immediatamente e gratuitamente tutte le informazioni da noi richieste e previste dal Regolamento REACH.
Il Venditore garantisce inoltre l’esattezza delle informazioni fornite, in particolare nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza.
Il Venditore è tenuto, a prima richiesta, a manlevarci da tutte le pretese di terzi e di tutti i clienti della catena di fornitura, nella misura in cui tali pretese si fondino su una violazione colposa del Regolamento REACH da parte del Venditore.
Ciò comprende anche le spese necessarie per la difesa legale.
Informeremo immediatamente il Venditore di eventuali pretese di questo tipo.
§ 15a Efficienza energetica e approvvigionamento sostenibile
Nell’ambito del proprio sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, Pappenverarbeitung GmbH presta attenzione all’efficienza energetica dei prodotti e dei servizi acquistati.
Nella selezione dei fornitori e dei materiali vengono presi in considerazione criteri energetici e ambientali al fine di migliorare continuamente la prestazione energetica dell’azienda.
I fornitori sono incoraggiati a proporre soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e rispettose dell’ambiente, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della catena di fornitura.
§ 16 Legge applicabile e foro competente
Le presenti CGA e il rapporto contrattuale tra noi e il Venditore sono disciplinati dal diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione del diritto internazionale uniforme, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
Qualora il Venditore sia un commerciante ai sensi del Codice commerciale tedesco (HGB), una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico, la nostra sede legale costituisce il foro esclusivamente competente, anche a livello internazionale, per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale.
Lo stesso vale qualora il Venditore sia un imprenditore ai sensi del § 14 BGB.
Tuttavia, siamo in ogni caso autorizzati ad agire giudizialmente anche presso il luogo di adempimento dell’obbligo di consegna ai sensi delle presenti CGA o secondo un accordo individuale prevalente, oppure presso il foro generale del Venditore.
Restano impregiudicate le disposizioni imperative di legge, in particolare quelle relative alla competenza giurisdizionale esclusiva.