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Termini e condizioni generali

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E CONSEGNA (AVB)

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§ 1 AMBITO DI APPLICAZIONE, MODULO
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1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) si applicano a tutti i rapporti commerciali con i nostri clienti. Noi, Pappenverarbeitungs-Gesellschaft m.b.H., forniamo le nostre consegne e i nostri servizi (di seguito denominati uniformemente “Consegna”) esclusivamente sulla base delle presenti CGV. Operiamo con i seguenti marchi “Prima Welle”, “Prima Verpackung” e “Prima Logistik” (di seguito denominati uniformemente “Pappenverarbeitungsgesellschaft” per tutti e tre i marchi). Questi fanno parte di tutti i contratti che stipuliamo con i nostri clienti.
(2) Le CGV si applicano solo se il cliente è un imprenditore (§ 14 BGB), una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico. (3) Le CGV si applicano in particolare ai contratti di vendita e/o consegna di soluzioni di imballaggio a base di carta in varie categorie di prodotti. Se non diversamente concordato, le CGV nella versione valida al momento dell’ordine del cliente o comunque nell’ultima versione notificata al cliente in forma testuale, varranno anche come accordo quadro per analoghi contratti futuri, senza che la Società debba farvi nuovamente riferimento in ogni singolo caso. 5. Le nostre CGV si applicano in via esclusiva. Si applicano esclusivamente le nostre CGV. Condizioni generali di contratto divergenti, contrastanti o aggiuntive del cliente diventano parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui abbiamo espressamente acconsentito per iscritto alla loro validità. Questo requisito di consenso si applica in ogni caso, ad esempio anche se effettuiamo la consegna al cliente senza riserve a conoscenza delle CGC del cliente. 6. Dichiarazioni e notifiche giuridicamente rilevanti. Le dichiarazioni e le comunicazioni giuridicamente rilevanti del cliente in merito al contratto (ad es. fissazione di scadenze, comunicazione di difetti, recesso o riduzione) devono essere effettuate per iscritto, ossia in forma scritta o testuale (ad es. lettera, e-mail, fax). Restano impregiudicati i requisiti formali di legge e le ulteriori prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimità della persona che rilascia la dichiarazione. Le modifiche alle presenti CGV saranno preventivamente comunicate al cliente per iscritto o via e-mail. Se il cliente non si oppone a tali modifiche entro sei settimane dal ricevimento della notifica, le modifiche si considerano accettate. Il cliente sarà informato separatamente del diritto di opposizione e delle conseguenze legali del silenzio in caso di modifica delle CGV.
§ 2 CONTRATTO
(1) Le nostre offerte sono soggette a modifiche e non vincolanti. Ciò vale anche nel caso in cui abbiamo messo a disposizione del cliente cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, progetti, calcoli, calcoli, riferimenti a norme DIN), altre descrizioni dei prodotti o documenti – anche in formato elettronico – sui quali ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore. 2. L’ordine della merce da parte del cliente non è vincolante. L’ordine della merce da parte del cliente è da considerarsi un’offerta contrattuale vincolante. 3. L’accettazione può essere dichiarata sia per iscritto che per iscritto. L’accettazione può essere dichiarata per iscritto (ad es. tramite conferma d’ordine) o con la consegna della merce al cliente. La conferma d’ordine è determinante per il contenuto del contratto. 4. L’accettazione può essere dichiarata per iscritto (ad es. tramite conferma d’ordine) o con la consegna della merce al cliente. 4. Nel caso in cui il cliente desideri modificare i prodotti, il loro design e la loro costruzione dopo la conclusione del contratto, ciò richiede un accordo corrispondente e l’assunzione dei costi aggiuntivi sostenuti.
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§ 3 PROCURAZIONE DEI PRODOTTI, MODALITÀ DI FALLIMENTO
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(1) Per l’esecuzione dei prodotti sono vincolanti i campioni di riferimento preparati sulla base delle specifiche concordate e delle regole tecnologiche riconosciute. I campioni di riferimento devono essere presentati al cliente per la verifica. Se il cliente non ha ricevuto un campione tipo, il disegno tecnico è vincolante per l’esecuzione dei prodotti. A meno che non siano espressamente indicate le dimensioni, le specifiche da noi utilizzate si riferiscono alle dimensioni interne in millimetri nell’ordine lunghezza x larghezza x altezza. 2. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle dimensioni dei prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al design dei prodotti nell’ambito della tolleranza di qualità, ovvero del progresso tecnico, nonché di apportare modifiche consuete nel settore. Le sezioni 4 e 5 delle presenti CGV forniscono ulteriori dettagli sulle tolleranze applicabili alle singole categorie di prodotti. Le variazioni di peso fino al 10% in più o in meno si considerano concordate, se non diversamente stabilito nei §§ 4 e 5 delle presenti CGV. 3. I cataloghi di prova per il cartone ondulato si basano su un’analisi dei dati di produzione. I cataloghi di prova per le scatole di cartone ondulato, I. e II. Parte dell’Associazione dell’Industria del Cartone Ondulato (Verband der Wellpappen- Industrie e.V.) nella rispettiva versione in vigore. 4. Nomi e marchi delle aziende, indirizzi di contatto, ecc. I nomi e i marchi aziendali, gli indirizzi di contatto e i numeri di identificazione dell’azienda, i dati di produzione e di identificazione del prodotto, nonché altri marchi e simboli saranno da noi apposti sui prodotti in conformità alla prassi o alle normative vigenti e allo spazio previsto. Il cliente è tenuto a comunicarci per tempo la destinazione d’uso e l’impiego ragionevolmente prevedibile dei prodotti da fornire, al fine di verificare eventuali obblighi di etichettatura previsti dalla legge. 5. Il cliente non è tenuto a fornire informazioni su eventuali prodotti che non sono stati forniti. 5. Indipendentemente da ciò, il cliente è l’unico responsabile dell’osservanza degli obblighi di etichettatura previsti dalla legge per quanto riguarda la merce da imballare con i nostri prodotti e deve fornirci i relativi requisiti per iscritto. Ciò vale anche nel caso in cui, a prescindere dalla merce da imballare, su richiesta del cliente i prodotti da noi forniti debbano essere stampati solo con il logo aziendale del cliente.
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§ 4 TOLLERANZE DI QUALITÀ E QUANTITÀ PER LA CATEGORIA DI PRODOTTI PAPPA CELLULARE
1. tolleranze di qualità a. Per quanto riguarda le tolleranze di qualità, si applicano inoltre le linee guida e le norme elaborate dalle associazioni di categoria competenti e le norme DIN. Per il cartone ondulato si tratta in particolare del catalogo di prova per le scatole in cartone ondulato pubblicato dal Verband der Wellpappenindustrie e.V. (VDW) nella versione attualmente in vigore e delle ulteriori disposizioni dell’associazione in materia di prove e classificazione. Le norme pertinenti possono essere messe a disposizione del cliente su richiesta, anche in forma di estratti. b. Inoltre, gli scostamenti abituali nella composizione del materiale, nella calibratura, nel colore, nel peso e nello spessore, nella levigatezza e nella purezza delle carte lavorate rientrano nelle tolleranze di qualità consentite. 2. tolleranze di quantità Il cliente accetta le consegne in eccesso e in difetto nella seguente misura: fino a 500 pezzi ± 20%; fino a 3.000 pezzi ± 15%; oltre 3.000 pezzi ± 10%.
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§ 5 TOLLERANZE DI QUALITÀ E QUANTITÀ PER LA CATEGORIA DI PRODOTTI CARTONE, CARTA COMPLETA E CARTONE
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1. tolleranze di qualità a. Per quanto riguarda le tolleranze di qualità, si applicano inoltre le linee guida e le norme elaborate dalle associazioni di categoria competenti e le norme DIN. Per le categorie di prodotti cartone, cartone solido e carta da imballaggio, si tratta in particolare delle linee guida di qualità per la produzione di cartone pieghevole pubblicate dal Fachverband Faltschachtelindustrie e.V. (FFI) e/o dei cataloghi di prova pubblicati dal Verband Deutscher Papierfabriken (VDP) e dal Verband Vollpappe Kartonagen (VVK) nella rispettiva versione valida. Le norme pertinenti possono essere messe a disposizione del cliente su richiesta, anche in forma di estratti. b. Inoltre, gli scostamenti abituali nella fase di progettazione e design, nell’incollaggio, nella verniciatura, nella colorazione, nella stampa e, in particolare, nella pulizia e nell’assenza di polvere del cartone rientrano nelle tolleranze di qualità consentite. c. Le deviazioni o le aggiunte elencate di seguito si considerano concordate in conformità al contratto per tutti i prodotti: – Peso per unità di superficie: fino al 10% in più o in meno sono concordati come scostamenti ammissibili in termini di peso e spessore per quanto riguarda il cartone, il cartoncino, la carta da imballaggio e gli imballaggi realizzati con i suddetti materiali. Lo spessore utilizzato deve essere aggiunto al peso della qualità. Nell’ambito di uno scostamento consentito, il calcolo si baserà sul peso confermato per metro quadro o, se è stato concordato un peso massimo o minimo, sul peso medio per metro quadro per l’intera fornitura. – Tessuto: lievi scostamenti nella superficie, nella purezza, nella durezza, nella levigatezza, nella qualità del tessuto, nella miscela del tessuto, nel dimensionamento, nella stesura, nel colore e in fattori simili sono conformi al contratto. Le deviazioni fino al 10% nelle forniture con determinate miscele di tessuti e resistenze sono considerate minori. – Resistenza alla flessione: Si considera concordato quanto segue: -15% della rigidità nominale Nell’intervallo di tolleranza, il 95% di tutti i valori misurati deve essere superiore al limite di tolleranza inferiore (TU). La resistenza alla flessione dei campioni deve essere misurata su entrambi i lati. Il valore medio risultante è la rigidità a flessione del singolo campione. Test secondo la norma DIN 53121 o DIN 53123-1. – Spessore: Si considera concordato quanto segue: +5% dello spessore nominale All’interno dell’intervallo di tolleranza, il 95% di tutti i valori misurati, cioè entro il +5% dello spessore nominale, deve essere testato secondo la norma DIN EN 20534. d. Sono ammesse deviazioni dimensionali che corrispondono alle regole riconosciute della tecnologia nell’ambito delle tolleranze tecnicamente necessarie legate al materiale e al processo. 2. Tolleranze di quantità. 2. tolleranze di quantità Il cliente accetta di effettuare consegne in eccesso e in difetto nella misura seguente: – per tutti i prodotti fino a 5.000 pezzi ± 25% da 5.001 a 30.000 pezzi ± 20% oltre 30.000 pezzi ± 10%. – per gli imballaggi in cartone e cartone pieno fino a 5.000 pezzi ± 25% da 5.001 a 30.000 pezzi ± 20% oltre 30.000 pezzi ± 10%.
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§ 6 PERIODO DI CONSEGNA, DEFAULT DI CONSEGNA
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1. Il termine di consegna viene concordato individualmente o può essere specificato da noi al momento dell’accettazione dell’ordine. Non è possibile concordare date fisse. 2. Se è stato concordato un termine di consegna, questo decorre dall’invio della conferma d’ordine, ma non prima che siano state chiarite tutte le questioni rilevanti per la produzione, come ad esempio l’esistenza di approvazioni ufficiali o l’autorizzazione alla stampa/punzonatura da parte del cliente. Il termine di consegna viene interrotto per la durata del controllo, ad esempio dei campioni di produzione, da parte del cliente. Il termine di consegna si interrompe per la durata dell’ispezione, ad esempio dei campioni di produzione, da parte del cliente e ricomincia a decorrere se il cliente richiede modifiche dopo la conferma d’ordine che incidono sui tempi di produzione. In caso di ritiro della merce da parte del cliente, il termine di consegna si considera rispettato se la notifica di disponibilità alla spedizione viene data in tempo utile. In caso contrario, il termine di consegna si considera rispettato se la merce viene spedita in tempo utile. 4. Se non siamo in grado di rispettare i termini di consegna vincolanti, il termine di consegna si intende rispettato. Se non siamo in grado di rispettare i termini di consegna vincolanti per motivi a noi non imputabili (mancata disponibilità del servizio, disastri tecnici, carenza di personale – che riguarda l’intero settore – o ridotta disponibilità di materie prime sul mercato del lavoro), ne informeremo immediatamente il cliente e gli comunicheremo al contempo il nuovo termine di consegna previsto. Se anche il servizio non è disponibile entro il nuovo termine di consegna, avremo il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte; rimborseremo immediatamente il corrispettivo già pagato dal cliente. Un caso di mancata disponibilità del servizio in questo senso è da considerarsi in particolare la mancata autoconsegna tempestiva da parte del nostro fornitore, se abbiamo concluso un’operazione di copertura congruente, né noi né il nostro fornitore siamo colpevoli o non siamo obbligati a procurare nel singolo caso. 5. Il ritardo nella consegna da parte nostra è da considerarsi un caso di ritardo. Il verificarsi di un nostro ritardo nella consegna sarà determinato in base alle disposizioni di legge. In ogni caso, tuttavia, è necessario un sollecito da parte del cliente. 6. Il ritardo nella consegna è da considerarsi un’eccezione. (6) In caso di inadempimento con singole prestazioni parziali, i diritti di recesso o risoluzione che ne derivano si applicano solo se la prestazione parziale non è di interesse per il cliente. (7) Restano impregiudicati i diritti del cliente ai sensi del § 15 delle presenti CGV e i nostri diritti legali, in particolare in caso di esclusione dell’obbligo di adempimento (ad esempio per impossibilità o irragionevolezza dell’adempimento e/o dell’adempimento successivo). In caso di forza maggiore o di altre circostanze a noi non imputabili, ad esempio mobilitazione, guerra, sommosse, incidenti, scioperi, serrate, forze della natura, carenza di energia, acqua, materie prime e materiali di esercizio, non saremo responsabili dell’impossibilità di consegna o di ritardi nella consegna. Le date concordate saranno posticipate della durata dell’impedimento e di un ragionevole tempo di avviamento. Entrambe le parti contraenti possono recedere dal contratto per la fornitura specifica, in tutto o in parte, dopo la scadenza di un ragionevole periodo di tolleranza se l’evento dura più di tre mesi. In questi casi non sussistono diritti di risarcimento danni nei nostri confronti. Informeremo il cliente del verificarsi di un caso di forza maggiore immediatamente dopo esserne venuti a conoscenza.
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§ 7 CONSEGNA, PASSAGGIO DEI PERICOLI, ACCETTAZIONE, DEFAULT DI ACCETTAZIONE
1. In caso di consegna concordata, la consegna avviene franco fabbrica per conto e a rischio del cliente. Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce, nonché il rischio di ritardo, passano al cliente al momento della spedizione, anche se è stata concordata una consegna in porto franco. Se non diversamente concordato, abbiamo il diritto di determinare noi stessi il tipo di spedizione (in particolare la compagnia di trasporto, il percorso di spedizione, l’imballaggio). 2. Il cliente è responsabile della spedizione della merce. A condizione che non sussista un interesse giustificato e riconoscibile del cliente, siamo autorizzati a effettuare anche consegne parziali. Il cliente accetta le forniture in eccesso o in difetto derivanti da motivi tecnici di produzione, la cosiddetta tolleranza di quantità. Ciò vale anche per le consegne sostitutive nell’ambito di una prestazione successiva e in casi analoghi. In caso di forniture parziali, le forniture in eccesso o in difetto possono essere ripartite tra le singole forniture. Si considera concordata una tolleranza di quantità fino al 10%, se non diversamente stabilito nei §§ 4 e 5 delle nostre CGV. In linea di principio, la merce effettivamente consegnata viene remunerata. Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce passa al cliente al più tardi al momento della consegna. Tuttavia, in caso di vendita con consegna in un luogo diverso da quello di esecuzione, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce nonché il rischio di ritardo passano al cliente al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o a qualsiasi altra persona o istituzione designata per effettuare la spedizione. Se è stata concordata l’accettazione, questa è determinante per il trasferimento del rischio. Per tutti gli altri aspetti, le disposizioni di legge sui contratti d’opera e di servizi si applicano mutatis mutandis anche a un’accettazione concordata. Se il cliente è in ritardo con l’accettazione, questa equivale alla consegna o all’accettazione. 5. Se il cliente è in ritardo con l’accettazione, questa equivale alla consegna o all’accettazione. Se il cliente è in ritardo nell’accettazione, non collabora o ritarda la nostra consegna per altri motivi a lui imputabili, abbiamo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni risultanti, comprese le spese aggiuntive (ad es. costi di stoccaggio). 6. Il rischio di perdita o di perdita accidentale o di ritardo nella consegna è a carico del cliente. Il rischio di perdita accidentale o di deterioramento accidentale della consegna passa al cliente non appena quest’ultimo è in ritardo nell’accettazione. 7. In caso di ritiro, il cliente ha il diritto di richiedere il risarcimento dei danni risultanti, comprese le spese aggiuntive (ad esempio, i costi di stoccaggio). In caso di ritiro, il cliente è tenuto a ritirare la merce entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla scadenza della data di consegna. Se la merce non viene ritirata entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di consegna, essa verrà ritirata dal fornitore a spese dell’acquirente. Il cliente dovrà sostenere i costi elencati di seguito: – Ritiro dal magazzino: € 2,00 per pallet – Ripreparazione per il ritiro: 2,00 € per pallet – Spese di stoccaggio: 0,15 € per giorno di calendario per pallet.
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§ 8 PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
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Se non diversamente concordato in singoli casi, si applicano i nostri prezzi in vigore al momento della stipula del contratto, più l’imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge. 2. I prezzi si intendono franco fabbrica (EXW). I prezzi si intendono franco fabbrica (EXW delivery works secondo Incoterms® 2020) e sono comprensivi di reggetta. I costi di trasporto e i costi per ulteriori imballaggi, ad esempio l’imballaggio, l’assicurazione e altri costi accessori, ad esempio il magazzinaggio, il trasporto esterno, i costi di pedaggio, non fanno parte dei prezzi e saranno fatturati in aggiunta al cliente. Eventuali dazi doganali, tasse, imposte e altri oneri pubblici sono anch’essi a carico del cliente. Nel caso di prodotti ricorrenti da consegnare, siamo autorizzati ad adeguare i nostri prezzi alle variazioni di prezzo, in particolare per le materie prime, i costi di trasporto e l’aumento dei costi del personale, a nostra ragionevole discrezione, tenendo conto degli interessi del cliente. Il cliente sarà da noi informato di tali modifiche di prezzo in forma testuale con un ragionevole anticipo rispetto all’applicazione dei nuovi prezzi. Se l’aumento di prezzo è superiore al 10%, il cliente può recedere dal contratto per quanto riguarda i prodotti interessati con un preavviso di un mese al momento dell’annuncio della modifica del prezzo. Fino alla risoluzione del contratto, si applicheranno i prezzi concordati. 4. Il prezzo d’acquisto è dovuto e pagabile entro i termini previsti. Il prezzo d’acquisto è esigibile entro 14 giorni dalla data della fattura meno il 2% di sconto sul valore lordo della merce o netto entro 30 giorni senza detrazioni, in ogni caso dalla data della fattura. Tuttavia, siamo autorizzati in qualsiasi momento, anche nell’ambito di un rapporto commerciale in corso, a effettuare una consegna totale o parziale solo dietro pagamento anticipato o presentazione di garanzie. Al più tardi con la conferma d’ordine, dichiareremo una riserva corrispondente. In caso di pagamento tramite assegno, il giorno in cui l’importo della fattura viene accreditato sul nostro conto si considera come ricevuta di pagamento. e la consegna o l’accettazione della merce. 6. Accetteremo solo prodotti scontati e non soggetti a ribasso. Accettiamo cambiali scontate e regolarmente tassate in conto pagamento solo se ciò è stato espressamente concordato. Le spese di sconto e i costi relativi al rimborso sono a carico del cliente. Il debito sarà rimborsato solo al momento del rimborso; la detrazione dello sconto è esclusa. 7. Il cliente è in mora alla scadenza. Il cliente è in mora alla scadenza del periodo di pagamento sopra indicato. Durante il periodo di mora, sul prezzo di acquisto verranno addebitati gli interessi di mora previsti dalla legge in vigore in quel momento. Ci riserviamo il diritto di rivendicare ulteriori danni causati dalla mora. Per quanto riguarda i commercianti, il nostro diritto all’interesse commerciale di mora (§ 353 HGB) rimane inalterato. 8. Il cliente ha diritto solo ai diritti del cliente. Il cliente avrà diritto alla compensazione o alla ritenzione solo se il suo credito è stato legalmente stabilito o è incontestato. In caso di vizi della fornitura, restano impregiudicati i diritti di controparte del cliente, in particolare ai sensi del § 14 comma 8 frase 2 delle presenti CGV. 9. La cessione dei crediti nei nostri confronti non può essere effettuata in modo diverso da quanto previsto dalla legge. 9. La cessione dei crediti nei nostri confronti è espressamente esclusa ai sensi del § 399 BGB. La disposizione del § 354a HGB rimane inalterata. (10) Se dopo la stipula del contratto dovesse emergere (ad es. in seguito all’apertura di una procedura d’insolvenza) che il nostro diritto al prezzo d’acquisto è compromesso dall’incapacità di pagamento del cliente, avremo il diritto di rifiutare l’adempimento secondo le disposizioni di legge e, se necessario dopo aver fissato un termine, di recedere dal contratto (§ 321 BGB). Nel caso di contratti per la produzione di articoli non giustificabili (prodotti su misura), possiamo dichiarare il recesso immediatamente; le norme di legge sulla rinuncia alla fissazione di un termine rimangono inalterate.
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§ 9 IMBALLAGGIO & PALLET
1. la reggiatura dei prodotti è inclusa nel prezzo concordato. Su richiesta del cliente, è possibile un imballaggio più esteso, come ad esempio il confezionamento. Per questo e per il relativo calcolo è necessario un accordo scritto. Se i prodotti devono essere consegnati su pallet riutilizzabili, con o senza piastre di copertura, i cosiddetti “mezzi di trasporto”, il cliente dovrà pagare il prezzo concordato. Il cliente è tenuto a pagare il prezzo concordato per la consegna dei mezzi di trasporto e deve dichiarare di averli ricevuti. Essi rimarranno di nostra proprietà, a meno che il cliente non ci restituisca mezzi di trasporto dello stesso tipo, numero e qualità nel camion di consegna al momento della consegna. I mezzi di trasporto saranno addebitati al cliente se non ci saranno restituiti in porto franco entro un mese dalla consegna. 3. Nel caso in cui il cliente abbia un conto pallet per i mezzi di trasporto di nostra proprietà, il cliente riceverà su richiesta un estratto conto mensile. 4. Se il cliente non si oppone per iscritto entro 14 giorni dal ricevimento dell’estratto conto, il saldo del conto si considera accettato dal cliente. 5. il conto pallet non deve in nessun caso superare i 600 pallet. 6. Se il saldo del conto mostra un credito di 600 pallet, verrà discussa con il cliente la restituzione dei pallet entro i successivi 10 giorni lavorativi. Per l’assunzione dei costi di restituzione dei pallet valgono le seguenti disposizioni: – Se il cliente non ha sostituito i pallet al momento della consegna della merce, è tenuto a pagare il trasporto di ritorno. – Se lo spedizioniere non era disposto a cambiare i pallet, è tenuto a pagare il trasporto di ritorno. – Se né lo spedizioniere né il cliente erano disposti a scambiare i pallet, i costi del camion saranno addebitati proporzionalmente.. Le ricevute dei pallet non scambiati serviranno come prova per indicare quale parte non ha effettuato lo scambio. Se non si raggiunge un accordo con il cliente entro 10 giorni lavorativi dalla notifica del superamento della richiesta massima di pallet, la richiesta di pallet verrà calcolata automaticamente. La notifica deve essere effettuata tramite un estratto conto dei pallet. 8. Il prezzo di sostituzione al momento della fatturazione è pari al prezzo del pallet. Il prezzo di sostituzione al momento della fatturazione sarà utilizzato come base per il calcolo dei pallet.
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§ 10 STOCCAGGIO
(1) I prodotti, se concordato, saranno immagazzinati da noi o da terzi da noi incaricati dopo la loro produzione fino alla consegna al cliente. Il periodo massimo di stoccaggio è di 90 giorni, se non diversamente concordato con il cliente. Dopo la scadenza del periodo massimo di stoccaggio, il cliente è tenuto a pagare il prodotto ordinato al prezzo in vigore in quel momento, a condizione che il prodotto non sia stato né annullato, né ordinato, né consegnato al cliente entro tale data. 3. Se il cliente desidera un ulteriore stoccaggio, il cliente è tenuto a pagare il prezzo di vendita. 3. Se il cliente desidera un ulteriore stoccaggio del prodotto in questione, è possibile stipulare un accordo corrispondente dietro adeguato compenso.
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§ 11 ORDINI DI STOCCAGGIO
1. il cliente effettua un ordine di magazzino (detto anche ordine globale) al fornitore. Il fornitore produce la quantità ordinata e la immagazzina nel suo magazzino. Il cliente richiede per iscritto quantità parziali o l’intera quantità di merce ordinata. Il fornitore consegna al cliente la quantità richiesta. 2. Il periodo massimo di stoccaggio è di 90 giorni di calendario. Il periodo massimo di stoccaggio è di 90 giorni di calendario. Il fornitore informa il cliente della scadenza del periodo massimo di stoccaggio. Dopo la scadenza del termine massimo di conservazione, il fornitore può consegnare e fatturare interamente la merce restante. L’acquirente è tenuto ad accettare la merce restante entro una settimana dalla scadenza del termine massimo di giacenza e a pagarla in base alle condizioni di pagamento concordate. 3. Il termine massimo di giacenza è fissato per il 30 giugno 2012. Dopo la scadenza del termine massimo di conservazione, l’acquirente può anche incaricare il fornitore di distruggere la merce. Il fornitore provvederà a distruggere la merce e ad addebitarne il costo. L’acquirente è tenuto a pagare per intero la merce da lui svincolata per la distruzione in conformità alle condizioni di pagamento concordate. L’acquirente deve incaricare il fornitore di distruggere la merce al più tardi una settimana dopo la scadenza del termine massimo di conservazione. 4. Dopo la scadenza del termine massimo di giacenza, il cliente ha la possibilità di richiedere una proroga del termine di giacenza di massimo 3 mesi. Si impegna a pagare una tariffa giornaliera di 0,15 € per pallet per il prolungamento del periodo di stoccaggio. La tariffa viene calcolata una volta al mese. Il cliente è consapevole che il fornitore può garantire i valori di stabilità concordati della merce solo per un periodo di stoccaggio massimo di 90 giorni lavorativi. Per il pagamento della tassa di magazzinaggio valgono le condizioni di pagamento concordate con il cliente. 5. Se il cliente si rifiuta di accettare la merce, il fornitore può decidere di non accettare la tassa di magazzinaggio. Se l’acquirente si rifiuta di accettare la merce restante dopo la scadenza del periodo massimo di stoccaggio o se non riceve alcuna risposta dall’acquirente entro 2 settimane dalla comunicazione della scadenza del periodo massimo di stoccaggio, il fornitore può distruggere e addebitare la merce. Il cliente è tenuto a pagare la merce per intero secondo le condizioni di pagamento concordate.
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§ 12 STOCCAGGIO DI CARTONE, CARTA COMPLETA E CARTE DA IMBALLAGGIO PRESSO IL CLIENTE
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1. il materiale di confezionamento non deve essere conservato per più di sei mesi dalla data di produzione. Dopo la scadenza, non possiamo più garantire la funzionalità tecnica dell’imballaggio. Il materiale di imballaggio deve quindi essere utilizzato nell’ordine in cui è stato consegnato. 2. Il materiale di imballaggio deve essere conservato in un luogo sicuro. 2. I pallet aperti devono essere nuovamente provvisti di piastre di copertura e conservati coperti con pellicola. Le scatole pieghevoli destinate alle confezionatrici automatiche devono essere conservate nell’imballaggio di spedizione. 3. per quanto riguarda l’impilamento dei pallet con fustellati, è bene ricordare che questo può avvenire correttamente solo se la parte superiore è imballata in modo uniforme su tutta la superficie. I pallet con scatole pieghevoli per le confezionatrici automatiche, invece, non devono essere impilati l’uno sull’altro. 4. durante lo stoccaggio degli imballaggi, occorre fare attenzione a mantenere una temperatura di 10-35°C e un’umidità relativa del 40-75%. A temperature più basse, il materiale di imballaggio deve essere conservato nella sua confezione originale nei locali di imballaggio per 24 – 48 ore prima dell’uso e prima di essere aperto.
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§ 13 CAMPIONE PER LA PRODUZIONE
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1. Se produciamo o procuriamo lastre di stampa, litografie, fustelle, modelli di copiatura o altri campioni di produzione ai fini dell’elaborazione dell’ordine, li addebitiamo al cliente ai prezzi usuali di mercato. Possiamo inoltre addebitare un importo forfettario adeguato per i costi di manutenzione, riparazione, sostituzione, pulizia, immagazzinamento e personale. 2. Gli importi delle fatture per i campioni di produzione devono essere pagati rigorosamente al netto, senza deduzione dello sconto di cassa. Ciò vale anche per le modifiche ai campioni di produzione dovute a modifiche del prodotto, rinnovi tecnicamente necessari e campioni di produzione per nuovi prodotti. 3. I campioni di produzione verranno conservati per un periodo di tempo di un anno. Conserveremo i campioni di produzione per un periodo massimo di due anni dalla data dell’ultimo ordine. Essi rimarranno di nostra proprietà anche dopo la fine del contratto. Il cliente non acquisisce alcun diritto di proprietà o di possesso. 4. I campioni di produzione forniti dal cliente o su richiesta di quest’ultimo sono di nostra proprietà. I campioni di produzione forniti dal cliente o per suo conto da terzi, come i modelli di stampa, saranno conservati per un periodo massimo di sei mesi dalla data dell’ultimo ordine.
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§ 14 PROPERTY PRESERVATION
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(1) Ci riserviamo la proprietà della merce venduta fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti presenti e futuri derivanti dal contratto di acquisto e da un rapporto commerciale in corso. In caso di pagamento tramite assegno o cambiale, è determinante la data di incasso. La merce soggetta a riserva di proprietà non può essere né data in pegno a terzi né ceduta a titolo di garanzia prima del pagamento completo dei crediti garantiti. Il cliente deve informarci immediatamente per iscritto se viene presentata una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza o se terzi (ad es. pignoramenti) hanno accesso alla merce di nostra proprietà. In caso di sequestro, pignoramento o altro accesso da parte di terzi, il cliente è tenuto a segnalare la riserva di proprietà sulla merce e a informarci immediatamente per iscritto. Il cliente si fa carico delle spese sostenute a questo proposito, in particolare anche delle spese di un’azione di terzi, § 771 ZPO (Codice di procedura civile tedesco). 3. Il cliente è obbligato ad assicurare la merce. Il cliente è tenuto ad assicurare a proprie spese la merce soggetta a riserva di proprietà in misura sufficiente al valore di sostituzione contro i danni da incendio, acqua, tempesta e furto e a trattarla con cura. 4. Il cliente è tenuto ad assicurare a proprie spese la merce soggetta a riserva di proprietà contro i danni da incendio, acqua, tempesta e furto. (4) In caso di violazione del contratto da parte del cliente, in particolare in caso di mancato pagamento del prezzo d’acquisto dovuto, siamo autorizzati a recedere dal contratto secondo le disposizioni di legge e/o a richiedere la restituzione della merce sulla base della riserva di proprietà. La richiesta di restituzione non include allo stesso tempo la dichiarazione di recesso; siamo piuttosto autorizzati a richiedere solo la restituzione della merce e a riservarci il diritto di recesso. Se il cliente non paga il prezzo d’acquisto dovuto, possiamo far valere questi diritti solo se abbiamo precedentemente fissato al cliente un termine ragionevole per il pagamento senza successo o se la fissazione di un tale termine è superflua ai sensi delle disposizioni di legge. 5. Se il cliente non paga il prezzo d’acquisto, possiamo far valere il diritto di recesso. Fino alla revoca di cui al punto (c), il cliente è autorizzato a rivendere e/o trasformare la merce con riserva di proprietà nell’ambito della normale attività commerciale. In questo caso si applicano inoltre le seguenti disposizioni. a. La riserva di proprietà si estende ai prodotti risultanti dalla lavorazione, dalla miscelazione o dalla combinazione delle nostre merci per il loro intero valore, per cui siamo considerati il produttore. Se, in caso di lavorazione, miscelazione o combinazione con merci di terzi, il loro diritto di proprietà permane, acquisiremo la comproprietà in proporzione ai valori di fattura delle merci lavorate, miscelate o combinate. Per tutti gli altri aspetti, al prodotto risultante si applica lo stesso principio della merce consegnata con riserva di proprietà. b. Il cliente ci cede a titolo di garanzia i crediti nei confronti di terzi derivanti dalla rivendita della merce o del prodotto in toto o nella misura della nostra eventuale quota di comproprietà ai sensi del paragrafo precedente. Accettiamo la cessione. Gli obblighi del cliente di cui al paragrafo 2 si applicano anche ai crediti ceduti. c. Il cliente rimane autorizzato a riscuotere il credito in aggiunta a noi. Ci impegniamo a non riscuotere il credito fintanto che il cliente adempie ai suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti, non vi è alcuna carenza nella sua capacità di pagamento e non facciamo valere la riserva di proprietà esercitando un diritto ai sensi del comma 4. In tal caso, tuttavia, possiamo esigere che il cliente ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, ci fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, ci consegni i relativi documenti e informi i debitori (terzi) della cessione. Inoltre, in questo caso siamo autorizzati a revocare al cliente l’autorizzazione a vendere e trattare ulteriormente la merce con riserva di proprietà. d. Se il valore realizzabile delle garanzie supera i nostri crediti di oltre il 20%, su richiesta del cliente sbloccheremo garanzie di nostra scelta.
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§ 15 RICHIAMI OBBLIGATORI
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(1) Per i diritti del cliente in caso di difetti materiali e di titoli di proprietà valgono le disposizioni di legge, se non diversamente stabilito di seguito. (2) Il fondamento della nostra responsabilità per i vizi è in primo luogo l’accordo scritto sulla qualità della merce. In assenza di un accordo scritto, non ci assumiamo alcuna garanzia o promessa in merito alla qualità della merce. Gli scostamenti all’interno delle tolleranze di qualità e quantità non costituiscono un difetto. Non costituiscono un difetto neppure le divergenze rispetto alle dichiarazioni di brochure e/o pubblicità e alle offerte precedenti. Allo stesso modo, il marchio di qualità stampato sulle consegne non costituisce un difetto. Gli scostamenti tra il campione prodotto e il prodotto fabbricato a macchina, dovuti a motivi tecnici, non costituiscono un difetto. 4. Non ci assumiamo alcuna garanzia. 4. Non ci assumiamo alcuna garanzia o responsabilità per errori di stampa non rilevati dal cliente in un ordine da lui approvato. Né ci assumiamo alcuna responsabilità per i test, le marcature, i codici a barre, le illustrazioni, le rappresentazioni grafiche ecc. specificati dal cliente e da stampare sui prodotti di imballaggio. 5. Non ci assumiamo inoltre alcuna responsabilità per i difetti che si verificano sui materiali indicati dal cliente, ad esempio cartone, moduli di stampa, adesivi, ecc. cartone, moduli di stampa, adesivi, pitture e vernici. 6. Se il cliente specifica il tipo di materiale da utilizzare, non è responsabile per i difetti che si verificano sui materiali specificati dal cliente. 6. Se il cliente richiede il servizio di terzi selezionati, non siamo responsabili per i difetti derivanti da tale richiesta. Il cliente stesso è responsabile di garantire che le sue specifiche non compromettano l’idoneità della merce per l’uso previsto. Qualcosa di diverso vale solo se eravamo a conoscenza dell’inadeguatezza dei materiali o dei fornitori di servizi specificati e l’abbiamo nascosto al cliente. 7. 7. In linea di principio non siamo responsabili per i difetti di cui il cliente è a conoscenza al momento della stipula del contratto o di cui non è a conoscenza per grave negligenza (§ 442 BGB). Inoltre, i reclami del cliente per i vizi presuppongono che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi legali di ispezione e notifica dei vizi (§§ 377, 381 HGB). Se un difetto si manifesta durante la consegna, l’ispezione o in qualsiasi momento successivo, dobbiamo comunicarlo immediatamente per iscritto. 8. In ogni caso, i difetti evidenti devono essere denunciati. In ogni caso, i difetti evidenti devono essere notificati per iscritto immediatamente dopo il ricevimento della merce. Il cliente è tenuto a controllare la consegna anche se sono stati inviati campioni di riferimento. I difetti non evidenti devono essere segnalati per iscritto entro 14 giorni dalla scoperta, ma al più tardi entro 3 mesi dal ricevimento della merce. Se il cliente non ispeziona debitamente la merce e/o non ci comunica i difetti, la nostra responsabilità per il difetto non notificato o non notificato in tempo o non notificato correttamente è esclusa in conformità alle disposizioni di legge. (9) Se l’oggetto della fornitura è difettoso, possiamo scegliere inizialmente se fornire l’adempimento successivo eliminando il difetto (rettifica) o consegnando un oggetto privo di difetti (sostituzione). L’adempimento successivo può anche consistere nell’eliminazione da parte nostra delle parti difettose della fornitura in questione presso il cliente. Ci riserviamo il diritto di effettuare un totale di tre tentativi di adempimento successivo, a meno che ciò non sia irragionevole per il cliente. Il nostro diritto di rifiutare l’adempimento successivo in base alle condizioni di legge rimane inalterato. Siamo autorizzati a subordinare l’adempimento successivo al pagamento del prezzo di acquisto da parte del cliente. Tuttavia, il cliente ha il diritto di trattenere una parte ragionevole del prezzo d’acquisto in relazione al difetto. 11. Il cliente è tenuto a concederci il tempo e la durata necessari per l’adempimento. Il cliente deve concederci il tempo e l’opportunità necessari per l’adempimento successivo dovuto, in particolare per consegnare la merce contestata a scopo di ispezione. In caso di fornitura sostitutiva, il cliente è tenuto a restituirci l’articolo difettoso in conformità alle disposizioni di legge. 12. Il cliente è tenuto a sostenere o a rimborsare il prezzo di acquisto. (12) Le spese necessarie per il controllo e il successivo adempimento, in particolare i costi di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale e, se del caso, i costi di rimozione e di installazione, sono a nostro carico o rimborsate in conformità alle disposizioni di legge, se il difetto è effettivamente presente. In caso contrario, possiamo richiedere al cliente il rimborso dei costi sostenuti a seguito della richiesta ingiustificata di eliminare il difetto (in particolare i costi di ispezione e di trasporto), a meno che la mancanza di difettosità non fosse riconoscibile dal cliente. 13. In casi urgenti, ad es. In casi urgenti, ad esempio in caso di rischio per la sicurezza operativa o per evitare danni sproporzionati, il cliente ha il diritto di eliminare autonomamente il difetto e di richiederci il rimborso delle spese oggettivamente necessarie a tale scopo. Dobbiamo essere informati immediatamente di tale auto-esecuzione, se possibile in anticipo. Il diritto all’autoesecuzione non sussiste se avremmo il diritto di rifiutare una prestazione successiva corrispondente in conformità alle disposizioni di legge. 14. Se la prestazione successiva non è andata a buon fine o se la prestazione non è andata a buon fine. Se l’adempimento successivo non è andato a buon fine o se un termine ragionevole fissato dal cliente per l’adempimento successivo è scaduto infruttuosamente o non è più possibile ai sensi delle disposizioni di legge, il cliente può recedere dal contratto di acquisto o ridurre il prezzo di acquisto. In caso di difetti insignificanti, tuttavia, non sussiste il diritto di recesso. I diritti del cliente per il risarcimento dei danni o il rimborso delle spese inutili sussistono anche in caso di difetti solo ai sensi del § 15 e sono altrimenti esclusi.
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§ 16 ALTRE RESPONSABILITÀ
(1) Se non diversamente stabilito nelle presenti CGC, comprese le seguenti disposizioni, rispondiamo della violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali secondo le disposizioni di legge. In caso di dolo e colpa grave rispondiamo dei danni, indipendentemente dai motivi giuridici, nell’ambito della colpa. In caso di semplice negligenza, rispondiamo, fatte salve le limitazioni di responsabilità previste dalla legge (ad es. cura dei propri affari; violazione non significativa di un dovere), soltanto a. per i danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute, b. per i danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale sostanziale (obbligo il cui adempimento è un prerequisito per la corretta esecuzione del contratto e sulla cui osservanza il partner contrattuale fa regolarmente affidamento e può fare affidamento); in questo caso, tuttavia, la nostra responsabilità si limiterà al risarcimento del danno prevedibile e tipicamente verificatosi. 3. La nostra responsabilità per i danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale è limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipicamente verificatosi. (3) Le limitazioni di responsabilità di cui al paragrafo 2 valgono anche nei confronti di terzi e in caso di violazioni di obblighi da parte di persone (anche a loro favore) per le quali siamo responsabili in base alle disposizioni di legge. Non si applicano se un difetto è stato occultato in modo fraudolento o se è stata assunta una garanzia per la qualità della merce e per i diritti del cliente ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto. 4. Il cliente può recedere o disdire il contratto solo in caso di violazione del dovere di persone (anche a suo favore) di cui siamo responsabili ai sensi delle disposizioni di legge. Il cliente può recedere o risolvere il contratto a causa di una violazione degli obblighi che non consiste in un difetto solo se siamo responsabili della violazione degli obblighi.
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§ 17 DIRITTI DI TERZI, DIRITTI DI COPIA
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1. Il cliente è tenuto a rispettare i diritti di proprietà industriale e i diritti d’autore di terzi. Il cliente è inoltre tenuto a risarcirci, a prima richiesta, dalle rivendicazioni di terzi per la violazione dei diritti d’autore, dei diritti di marchio e di altri diritti di proprietà industriale e a risarcire i danni da noi subiti a causa dei diritti di terzi, comprese le spese processuali e legali sostenute per la difesa legale. 2. Il cliente è tenuto a informarci immediatamente in caso di rivendicazioni di questo tipo e a fornirci tutte le informazioni necessarie. 3. ci riserviamo i diritti di proprietà industriale e d’autore, nonché la proprietà di schizzi, bozze, stampe di prova, campioni, progetti, specifiche, disegni, calcoli, strumenti e materiali e oggetti simili. Ciò vale anche per i documenti scritti indicati come “confidenziali”. Il cliente deve ottenere il nostro esplicito consenso scritto prima di trasmetterli a terzi o di riprodurli. Anche un diritto d’uso o di vendita concesso al cliente, ad esempio per un campione, non gli conferisce il diritto di riprodurlo.
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§ 18 SECRET
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(1) Le parti contraenti si impegnano a trattare i risultati del lavoro dell’altra parte contraente e tutte le altre informazioni, in particolare di natura tecnica ed economica, le intenzioni, le esperienze, le scoperte, i progetti, i processi di produzione, i disegni, le specifiche, i campioni, i modelli, le composizioni di materiali e altre informazioni e documenti, compresi i risultati preesistenti, di cui vengono a conoscenza in seguito alla cooperazione ai sensi del presente accordo, come strettamente confidenziali nei confronti di terzi – anche oltre la durata dell’accordo per altri cinque anni – a non renderli accessibili a terzi e a proteggerli contro l’accesso da parte di terzi e a non farne oggetto di una propria richiesta di diritti di proprietà industriale. (2) L’accordo di cui sopra non si applica alle società affiliate e ai terzi incaricati dell’esecuzione del contratto che hanno stipulato con le parti contraenti obblighi di riservatezza corrispondenti. 3) I partner contrattuali hanno il diritto di trasmettere tali informazioni riservate a eventuali aziende subappaltatrici solo previo consenso dell’altro partner contrattuale, con l’imposizione di obblighi di riservatezza. (4) Gli obblighi di cui sopra non si applicano alle informazioni riservate che erano note a una parte prima della loro divulgazione ai sensi del presente accordo, che sono state sviluppate in modo indipendente o altrimenti ottenute legalmente da tale parte, o che sono o diventano generalmente note senza violazione del presente accordo. (5) Le parti adotteranno le misure appropriate per garantire che anche i dipendenti, i liberi professionisti e i subappaltatori da loro assunti per l’esecuzione del presente Contratto rispettino la suddetta riservatezza. 6. È vietato ottenere segreti commerciali osservando, esaminando, decostruendo o testando un prodotto che è in legittimo possesso della parte che riceve il prodotto e che si basa su segreti commerciali della parte che fornisce il prodotto. Tale divieto cessa non appena il prodotto in questione è stato reso disponibile al pubblico. 7. Dopo la risoluzione del presente contratto, i risultati del lavoro incorporati in documenti ecc. e tutte le copie, nonché le altre informazioni riservate di una parte contrattuale che sono in possesso o sotto il controllo di un’altra parte contrattuale, dovranno essere restituiti da quest’ultima alla parte contrattuale interessata in modo completo e senza indugio, a meno che non sia stato concordato diversamente per iscritto.
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§ 19 GIURISDIZIONE
(1) In deroga all’art. 438 (1) n. 3 del Codice Civile tedesco (BGB), il termine di prescrizione generale per le richieste di risarcimento derivanti da difetti materiali e da vizi del titolo, comprese le richieste di risarcimento per difetti dovuti alla violazione di prestazioni, prestazioni supplementari o obblighi accessori, è di un anno. I termini di prescrizione previsti dalla legge si applicano a prescindere dal § 18 Clausola 1, nella misura in cui il legislatore abbia stabilito che tali termini siano superiori a 24 mesi. 2. Se l’accettazione è stata concordata, il termine di prescrizione è di un anno. Se è stata concordata l’accettazione, il termine di prescrizione decorre dall’accettazione. Ciò non si applica se il difetto è stato occultato in modo fraudolento. 3. La prescrizione non si applica se il difetto è stato occultato in modo fraudolento. (3) Restano ferme le altre disposizioni di legge speciali sulla prescrizione, in particolare il § 438 comma 1 n. 1, comma 3, i §§ 444, 445b BGB. I suddetti termini di prescrizione della legge sulla vendita si applicano anche alle richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali del cliente basate su un difetto della merce, a meno che l’applicazione del normale termine di prescrizione legale (§§ 195, 199 BGB) non comporti un termine di prescrizione più breve nei singoli casi. Le richieste di risarcimento danni del cliente ai sensi del § 15, comma 2, frase 1 e frase 2 a., nonché ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, cadranno in prescrizione esclusivamente in base ai termini di prescrizione previsti dalla legge.
§ 20 LEGGE E GIURISDIZIONE
(1) Le presenti CGV e il rapporto contrattuale tra noi e il cliente sono disciplinati dal diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione del diritto internazionale uniforme, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci. Se il cliente è un commerciante ai sensi del Codice commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, il foro competente esclusivo – anche internazionale – per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale sarà la nostra sede legale a Diemelstadt. Lo stesso vale se il cliente è un imprenditore ai sensi del § 14 BGB (Codice civile tedesco). Tuttavia, siamo autorizzati in ogni caso ad agire anche nel luogo di adempimento dell’obbligo di fornitura ai sensi delle presenti CGC o di un accordo individuale precedente o nel foro generale del cliente. Restano impregiudicate le disposizioni di legge prevalenti, in particolare quelle relative alla giurisdizione esclusiva.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

§ 1 Ambito di applicazione, forma
1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (CGC) si applicano a tutti i nostri rapporti commerciali con i nostri partner commerciali e fornitori (“Venditore”). Operiamo con i seguenti marchi “Prima Welle”, “Prima Verpackung” e “Prima Logistik” (di seguito “Pappenverarbeitungsgesellschaft” indica tutti e tre i marchi in modo uniforme). La GPC si applica solo se il Venditore è un imprenditore (§ 14 BGB), una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico. 2. La GPC si applica in particolare a “Prima Welle” e “Prima Logistik”. La GPC si applica in particolare ai contratti di vendita e/o consegna di beni mobili (“Beni”), indipendentemente dal fatto che il Venditore produca direttamente i Beni o li acquisti da fornitori (§§ 433, 650 BGB). Se non diversamente concordato, le CGC nella versione valida al momento dell’ordine dell’Acquirente o, in ogni caso, nell’ultima versione notificata all’Acquirente in forma testuale, si applicheranno anche come accordo quadro per analoghi contratti futuri, senza che la Società debba farvi nuovamente riferimento in ogni singolo caso. 3. Le presenti CGC si applicano in via esclusiva. Le presenti CGV si applicano in via esclusiva. Condizioni generali di contratto divergenti, contrastanti o aggiuntive del Venditore diverranno parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui avremo espressamente acconsentito per iscritto alla loro applicazione. Questo requisito di consenso si applica in ogni caso, ad esempio anche se accettiamo le forniture del Venditore senza riserve, sapendo delle Condizioni Generali del Venditore. Si applica anche nel caso in cui il Venditore dichiari formalmente di voler consegnare o eseguire solo alle sue condizioni e accetti e/o esegua il nostro ordine. 4. Accordi individuali stipulati con il Venditore in singole condizioni. Gli accordi individuali stipulati con il Venditore in singoli casi (compresi gli accordi accessori, i supplementi e le modifiche) avranno in ogni caso la precedenza sulle presenti CGV. Salvo prova contraria, il contratto scritto o la nostra conferma scritta faranno fede per il contenuto di tali accordi. 5. Il Venditore è tenuto a fornire le informazioni necessarie per la sua esecuzione. (5) Le dichiarazioni e le notifiche legalmente rilevanti da parte del Venditore in relazione al contratto (ad es. fissazione di scadenze, solleciti, recesso) devono essere effettuate per iscritto, ossia in forma scritta o testuale (ad es. lettera, e-mail, fax). Restano impregiudicati i requisiti formali di legge e le ulteriori prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimità della persona che rilascia la dichiarazione. (6) I riferimenti all’applicabilità delle disposizioni di legge hanno solo un significato chiarificatore. Anche in assenza di tale chiarimento, le disposizioni di legge si applicano a meno che non siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti CGP.
§ 2 CONCLUSIONE
1. Il nostro ordine sarà considerato vincolante non prima della presentazione o della conferma scritta. Gli ordini e gli accordi presi oralmente o per telefono richiedono la nostra conferma scritta per essere validi. Il venditore è tenuto a segnalarci errori evidenti (ad es. errori di ortografia e di calcolo) e incompletezze dell’ordine, compresi i documenti dell’ordine, al fine di correggerli o completarli prima dell’accettazione; in caso contrario, il contratto si considera non concluso. 2. Il venditore è tenuto a confermare il nostro ordine. Il venditore è tenuto a confermare il nostro ordine per iscritto entro un periodo di 2 settimane. Possiamo annullare i nostri ordini senza costi fino al ricevimento della conferma scritta del Venditore. 3. Il Venditore è obbligato ad accettare il nostro ordine per iscritto entro 2 settimane. 3. un’accettazione ritardata sarà considerata una nuova offerta e dovrà essere accettata da noi. 4. Le richieste di consegna diventano vincolanti al più tardi dopo la scadenza di 2 settimane, a meno che il venditore non si opponga entro tale termine.
§ 3 TEMPI DI CONSEGNA E RITARDI
(1) Le date di consegna e i periodi di consegna da noi specificati nell’ordine e confermati dal Venditore sono vincolanti. I termini di consegna decorrono dalla data dell’ordine. Il Venditore è tenuto a informarci immediatamente per iscritto se è probabile che non sia in grado di rispettare i tempi di consegna concordati, per qualsiasi motivo. 2. Il Venditore è tenuto ad allegare una bolla di consegna alla nostra fattura. 2. Alle spedizioni deve essere allegata una bolla di consegna. Il venditore è tenuto a indicare il nostro numero d’ordine su tutte le bolle di consegna e i documenti di spedizione. 3. il venditore si fa carico dei costi di imballaggio della merce e di smaltimento dell’imballaggio, a meno che tali costi non siano a nostro carico. Per la restituzione dell’imballo è necessario un accordo separato. 4. Il venditore è tenuto a fornire le informazioni necessarie. 4. Se il venditore non adempie o non adempie entro il termine di consegna concordato o se il venditore è in mora, i nostri diritti – in particolare di recesso e di risarcimento danni – saranno determinati in base alle disposizioni di legge. Le disposizioni di cui al paragrafo 5 rimangono inalterate. Se il venditore è in mora, possiamo richiedere, oltre ad altri diritti previsti dalla legge, un risarcimento forfettario per i danni causati dalla mora pari all’1% del prezzo netto per ogni settimana di calendario completata, ma in totale non più del 5% del prezzo netto della merce consegnata in ritardo. Ci riserviamo il diritto di dimostrare che sono stati subiti danni maggiori. Il Venditore si riserva il diritto di dimostrare che non si è verificato alcun danno o solo un danno significativamente inferiore.
§ 4 PRESTAZIONE, CONSEGNA, PASSAGGIO DEL RISCHIO, DEFAULT
(1) Il Venditore non ha il diritto di far eseguire le prestazioni da lui dovute a terzi (ad es. subappaltatori) senza il nostro previo consenso scritto. Il Venditore si assume il rischio di approvvigionamento per le sue prestazioni, a meno che non sia stato concordato diversamente in singoli casi (ad esempio, limitazione delle scorte). 2. L’articolo di consegna deve essere conforme a quanto concordato e deve essere in grado di fornire le prestazioni richieste. L’oggetto della fornitura deve funzionare come concordato e il suo design e materiale devono essere conformi allo stato dell’arte più recente e ai documenti dell’ordine. 3. Il venditore è tenuto a rispettare le condizioni di fornitura. 3. Il venditore è tenuto a rispettare tutte le leggi, le ordinanze, i regolamenti ufficiali e tecnici, la VOB (Procedura tedesca per i contratti di costruzione) e le norme antinfortunistiche dell’associazione per l’assicurazione della responsabilità civile dei datori di lavoro (Berufsgenossenschaft). (4) La spedizione e la consegna avverranno in DDP all’indirizzo di consegna (destinazione) da noi indicato negli Incoterms 2020. La restituzione della merce difettosa da parte nostra sarà sempre a spese e a rischio del venditore. 5. In caso di contratti di acquisto, il rischio passa a noi non appena viene confermato il ricevimento della merce all’indirizzo di consegna da noi indicato. Nel caso di contratti d’opera e servizi e di contratti d’opera e materiali, il trasferimento del rischio avviene non prima del completamento dell’ordine complessivo e dell’accettazione congiunta dell’opera. L’accettazione formale è da considerarsi concordata. Si applicano le norme di consegna concordate. Il tipo di trasporto deve essere concordato con noi. 7. La consegna deve essere accompagnata da un certificato di consegna. La consegna deve essere accompagnata da una bolla di consegna che riporti la data (emissione e spedizione), il contenuto della consegna (numero di articolo e quantità) e l’identificazione del nostro ordine (data e numero). Se la bolla di consegna manca o è incompleta, non saremo responsabili di eventuali ritardi nell’elaborazione e nel pagamento che ne derivano. Una bolla di spedizione corrispondente con lo stesso contenuto deve esserci inviata separatamente dalla bolla di consegna. 8. Il rischio di perdita accidentale e di perdita accidentale è a carico del cliente. Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce passa a noi al momento della consegna nel luogo di esecuzione. Se è stata concordata l’accettazione, questa è determinante per il trasferimento del rischio. Per il resto, anche in caso di accettazione valgono le disposizioni di legge in materia di contratti d’opera e di servizi. Se siamo in ritardo con l’accettazione, questa equivale a una consegna o a un’accettazione. (9) In caso di ritardo nell’accettazione si applicano le disposizioni di legge. Tuttavia, il venditore deve offrirci espressamente la sua prestazione anche nel caso in cui sia stato concordato un termine di calendario specifico o determinabile per un’azione o una collaborazione da parte nostra (ad esempio, la fornitura di materiale). Se siamo in ritardo con l’accettazione, il venditore può chiedere un risarcimento per le sue spese aggiuntive in conformità alle disposizioni di legge (§ 304 BGB). Se il contratto si riferisce a un articolo non rappresentabile che deve essere prodotto dal venditore (produzione individuale), il venditore ha diritto a ulteriori diritti solo se ci siamo impegnati a collaborare e siamo responsabili della mancata collaborazione.
§ 5 PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO
1. I prezzi concordati sono prezzi fissi. Tutti i prezzi si intendono al netto dell’imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge, che deve essere indicata separatamente. Gli aumenti di prezzo entrano in vigore nei nostri confronti solo se confermati da noi per iscritto. 2. Se non diversamente concordato per iscritto in singoli casi, i prezzi sono fissi. Se non diversamente concordato per iscritto in singoli casi, il prezzo comprende la consegna “franco domicilio”, inclusi i costi accessori, in particolare imballaggio, assicurazione, dogana e montaggio. 3. Le fatture devono contenere il numero d’ordine. Le fatture devono riportare il numero d’ordine indicato nell’ordine in conformità alle specifiche dell’ordine stesso. In caso contrario, avremo il diritto di restituire la fattura al venditore in porto assegnato. 4. Il venditore è obbligato a pagare le spese di spedizione. (4) Il venditore è tenuto, nella misura in cui è previsto dal tipo di prestazione in conformità alle norme fiscali, a fornirci una copia di un certificato di esenzione valido per la detrazione fiscale per i servizi di costruzione ai sensi del § 48b (1) frase 1 della legge tedesca sull’imposta sul reddito (EStG) con la prima fattura di un anno solare senza che gli venga richiesto. Il prezzo concordato dovrà essere pagato da noi entro 45 giorni di calendario dalla consegna e dall’esecuzione completa (compresa l’eventuale accettazione concordata) e dal ricevimento di una fattura corretta con uno sconto del 3% o al netto entro 60 giorni di calendario dal ricevimento della fattura, se non diversamente concordato per iscritto. In caso di accettazione di consegne anticipate, il termine di pagamento si baserà sulla data di consegna concordata. 6. Non sono dovuti interessi di mora. 6. Non sono dovuti interessi di mora. In caso di mora di pagamento si applicano le disposizioni di legge. 7. (7) Ci spettano i diritti di compensazione e di ritenzione, nonché l’eccezione di inadempimento del contratto nella misura prevista dalla legge. In particolare, siamo autorizzati a trattenere i pagamenti dovuti fintanto che abbiamo ancora diritto a rivendicazioni nei confronti del Venditore derivanti da un adempimento incompleto o difettoso. 8. (8) Il Venditore ha il diritto di opporsi al contratto solo in caso di inadempimento. 8. il venditore ha diritto di compensazione o di ritenzione solo sulla base di domande riconvenzionali passate in giudicato o non contestate.
§ 6 CONSEGNA SOTTO PROPRIETA’
. 1. Riconosciamo qualsiasi riserva di proprietà del venditore in relazione agli oggetti di consegna non lavorati depositati presso di noi nella misura delle seguenti disposizioni. 2. Possiamo disporre irrevocabilmente degli oggetti di fornitura nell’ambito delle nostre attività commerciali. Tutte le consegne del venditore vengono considerate come un’unica operazione di consegna continua. Nel caso di un conto corrente, la proprietà riservata è considerata una garanzia per il credito di saldo del venditore. 3. Se uniamo l’oggetto della fornitura ad altri oggetti di fornitura, il venditore può decidere di non utilizzarli. Se combiniamo gli oggetti della fornitura con altri oggetti per formare un oggetto unitario e l’altro oggetto deve essere considerato l’oggetto principale, trasferiamo la comproprietà al venditore su base proporzionale. Il presupposto è che l’oggetto principale appartenga a noi. 4. Se rivendiamo gli oggetti della fornitura in un’unica soluzione. Se rivendiamo gli oggetti della fornitura in base alla loro destinazione d’uso, cediamo al venditore i crediti nei confronti dei nostri clienti derivanti dalla vendita, compresi tutti i diritti accessori, fino al valore della merce soggetta a riserva di proprietà e fino alla completa liquidazione di tutti i crediti del venditore nei nostri confronti. Se vendiamo la merce soggetta a riserva di proprietà insieme ad altra merce non venduta dal venditore o in uno stato elaborato, la cessione del credito derivante dalla rivendita si applica anche all’importo del valore della merce soggetta a riserva di proprietà venduta in ciascun caso. 5. Il cliente è tenuto a fornire al cliente le informazioni necessarie per la vendita della merce soggetta a riserva di proprietà. (5) Su richiesta scritta del venditore, se esiste un motivo corrispondente, forniremo al venditore le informazioni necessarie per far valere i suoi diritti e gli consegneremo i documenti corrispondenti. 6. le garanzie detenute dal venditore saranno svincolate nella misura in cui il loro valore superi complessivamente di oltre il 10% i crediti da garantire.
§ 7 RISERVATEZZA E PROPRIETÀ
(1) Ci riserviamo i diritti di proprietà e di copyright su illustrazioni, piani, disegni, calcoli, istruzioni per l’esecuzione, descrizioni dei prodotti e altri documenti. Tali documenti devono essere utilizzati esclusivamente per l’esecuzione del contratto e restituiti al termine dello stesso. I documenti devono essere mantenuti segreti nei confronti di terzi, anche dopo la risoluzione del contratto. L’obbligo di segretezza decade solo se e nella misura in cui le conoscenze contenute nei documenti forniti sono diventate di dominio pubblico. (2) Le disposizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, alle sostanze e ai materiali, nonché agli strumenti, alle sagome, ai campioni, alle matrici e ad altri oggetti che mettiamo a disposizione del Venditore per la produzione. Tali oggetti, finché non vengono lavorati, devono essere conservati separatamente a spese del Venditore e assicurati in misura ragionevole contro la distruzione e lo smarrimento. 3. La riproduzione di tali oggetti è consentita solo in caso di mancata produzione. La riproduzione di tali articoli è consentita solo nell’ambito delle esigenze operative e delle disposizioni in materia di diritto d’autore. 4. Il Venditore è tenuto a fornire al Venditore le informazioni necessarie per la produzione di tali articoli. (4) Le parti contraenti si impegnano a garantire in modo adeguato che anche i dipendenti, i liberi professionisti e i subappaltatori da esse incaricati dell’esecuzione del presente contratto rispettino la suddetta riservatezza. 5. qualsiasi lavorazione, miscelazione o combinazione (ulteriore lavorazione) da parte del venditore degli articoli e dei materiali da noi forniti sarà effettuata per nostro conto. Se il venditore lavora, combina, mescola o mescola il materiale da noi fornito con articoli non di sua proprietà, acquisiremo la comproprietà dell’articolo nel rapporto tra il valore del materiale fornito e gli altri articoli lavorati al momento della lavorazione. Il venditore è tenuto a conservare per noi la proprietà esclusiva o la comproprietà ai sensi del § 7 comma 6. 6. Il venditore è tenuto a custodire il materiale in modo sicuro. Il venditore è tenuto a custodire il materiale per noi con la diligenza di un uomo d’affari prudente ed è obbligato a informarci immediatamente se la nostra proprietà presso il venditore è soggetta ad accesso da parte di terzi o se tale accesso è minacciato. I costi delle azioni legali sono a carico del venditore. Il venditore è responsabile di eventuali perdite o danni.
§ 8 CONSEGNA DIFETTOSA
(1) Per i nostri diritti in caso di difetti materiali e di titoli della merce (comprese le consegne errate e le consegne brevi, nonché i montaggi non a regola d’arte, i montaggi difettosi, le istruzioni per l’uso o il funzionamento) e in caso di altre violazioni degli obblighi da parte del venditore, valgono le disposizioni di legge, a meno che non sia stabilito diversamente di seguito. 2. In base alle disposizioni di legge, il venditore è responsabile in particolare di garantire che la merce abbia la qualità concordata al momento del trasferimento del rischio a noi. In ogni caso, le descrizioni dei prodotti che – in particolare per designazione o riferimento nel nostro ordine – sono oggetto del rispettivo contratto o sono state incluse nel contratto allo stesso modo delle presenti CGP saranno considerate un accordo sulla qualità. Non fa differenza se la descrizione del prodotto proviene da noi, dal venditore o dal produttore. 3. Non siamo obbligati a controllare il prodotto. Non siamo obbligati a ispezionare la merce o a fare indagini speciali su eventuali difetti al momento della conclusione del contratto. In parziale deroga al § 442 comma 1 frase 2 del BGB (Codice Civile Tedesco), siamo quindi autorizzati senza limitazioni a rivendicare i difetti se al momento della stipula del contratto il difetto ci era ignoto a causa di una grave negligenza. 4. Il contratto è stato stipulato con il venditore o il produttore. (4) Le disposizioni di legge (§§ 377, 381 HGB) si applicano all’obbligo commerciale di ispezione e notifica dei difetti, con la seguente riserva: il nostro obbligo di ispezione si limita ai difetti che si manifestano durante l’ispezione della merce in arrivo sotto esame esterno, compresi i documenti di consegna (ad es. danni da trasporto, consegna errata e consegna breve) o che sono riconoscibili durante il nostro controllo qualità nella procedura di campionamento casuale. Se l’accettazione è stata concordata, non vi è alcun obbligo di ispezione. In caso contrario, dipenderà dalla misura in cui un’ispezione è fattibile nel corso dell’attività ordinaria, tenendo conto delle circostanze del singolo caso. Resta fermo il nostro obbligo di notificare i difetti scoperti successivamente. Fermo restando il nostro obbligo di verifica, la nostra comunicazione di difetti si considera effettuata senza indebito ritardo e in tempo utile se viene inviata entro 10 giorni lavorativi dalla scoperta o, in caso di difetti evidenti, dalla consegna. 5. Se vi è un sospetto giustificato che i difetti siano stati scoperti in un secondo momento, la nostra comunicazione di difetti si considera effettuata in tempo utile. In caso di sospetto fondato di un difetto e se di conseguenza si rendono necessarie ulteriori ispezioni degli oggetti di fornitura, la comunicazione del difetto deve pervenire al venditore solo entro 10 giorni di calendario dalla disponibilità dei risultati dell’ispezione. L’ispezione sarà effettuata da un esperto della Camera di Commercio e dell’Industria competente per il luogo di consegna, pubblicamente nominato e giurato. Il Venditore si farà carico delle spese sostenute per l’ispezione di un oggetto di consegna presumibilmente difettoso. 6. Il Venditore è tenuto a fornire un’assistenza tecnica e tecnica per l’esecuzione della fornitura. (6) L’adempimento successivo comprende anche la rimozione della merce difettosa e il suo rimontaggio, se la merce è stata installata in un altro articolo o fissata a un altro articolo in conformità al tipo e all’uso previsto; il nostro diritto legale al rimborso delle spese corrispondenti rimane inalterato. Le spese necessarie per l’ispezione e il successivo adempimento sono a carico del Venditore, anche se risulta che non c’è alcun difetto. (7) Resta ferma la nostra responsabilità per danni in caso di richiesta ingiustificata di eliminazione di un difetto; a questo proposito, tuttavia, saremo responsabili solo se abbiamo riconosciuto o siamo stati gravemente negligenti nel non riconoscere l’assenza di difetti. 8. Fatti salvi i nostri diritti legali e le disposizioni di cui alla clausola 6, si applica quanto segue: se il venditore non adempie al suo obbligo di eliminare il difetto – a nostra discrezione eliminando il difetto (rettifica) o consegnando un articolo privo di difetti (sostituzione) – entro un termine ragionevole da noi stabilito, possiamo eliminare il difetto da soli e richiedere al venditore il rimborso delle spese necessarie a tal fine o un corrispondente anticipo. Se l’adempimento successivo da parte del Venditore non è riuscito o è irragionevole per noi (ad esempio a causa di particolare urgenza, rischio per la sicurezza operativa o imminente verificarsi di un danno sproporzionato), non è necessario fissare un termine; informeremo il Venditore di tali circostanze senza indugio, se possibile in anticipo. In tal caso, avremo il diritto, previa notifica al Venditore, di eliminare i difetti a spese del Venditore o di effettuare un acquisto di copertura a spese del Venditore, se ciò è necessario per evitare o ridurre le interruzioni delle nostre attività commerciali. 9. In caso di difetti, il Venditore non è tenuto a fornire alcuna garanzia. 9. In caso di vizi sostanziali o di vizi del titolo di proprietà, abbiamo il diritto di ridurre il prezzo di acquisto o di recedere dal contratto in conformità alle disposizioni di legge. Inoltre, avremo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese in conformità alle disposizioni di legge.
§ 9 RISOLUZIONE
1. In caso di forza maggiore, sciopero, serrata, intervento ufficiale o altre significative interruzioni operative o di vendita, abbiamo il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte o di rimandare l’accettazione della consegna per un periodo di tempo ragionevole, se la merce ordinata non può essere utilizzata o può essere utilizzata solo in condizioni notevolmente più difficili in termini economici. 2. Se una delle parti contraenti diventa inadempiente, abbiamo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese secondo le disposizioni di legge. Se una delle parti contraenti diventa insolvente o smette di effettuare i pagamenti o se si verifica un significativo deterioramento delle sue condizioni finanziarie o se viene richiesta o aperta una procedura di insolvenza nei confronti del suo patrimonio, l’altra parte contraente può recedere dalla parte non eseguita del contratto. 3. In caso di recesso, saremo tenuti a fornire un’adeguata assistenza tecnica. In caso di recesso, avremo il diritto, indipendentemente dai motivi legali, di restituire la merce a spese e a rischio del venditore o di immagazzinarla presso terzi.
§ 10 RICORSO DEL FORNITORE
(1) I nostri diritti di regresso previsti dalla legge all’interno di una catena di fornitura (regresso del fornitore ai sensi dei §§ 445a, 445b, 478 BGB) ci spettano senza limitazioni in aggiunta ai diritti per difetti. In particolare, siamo autorizzati a richiedere al venditore esattamente il tipo di prestazione successiva (riparazione o fornitura sostitutiva) che dobbiamo al nostro cliente nel singolo caso. Il nostro diritto di scelta previsto dalla legge (§ 439 comma 1 BGB) non subisce alcuna limitazione in questo senso. (2) Prima di riconoscere o soddisfare un reclamo per difetti rivendicato dal nostro cliente (compreso il rimborso delle spese ai sensi dei §§ 445a comma 1, 439 comma 2 e 3 BGB), informeremo il venditore e richiederemo una dichiarazione scritta che illustri brevemente i fatti del caso. Se non viene presentata una dichiarazione motivata entro un periodo di tempo ragionevole e se non si raggiunge una soluzione amichevole, la richiesta di risarcimento per difetti effettivamente concessa da noi sarà considerata dovuta al nostro cliente. In questo caso, il venditore avrà l’onere di provare il contrario. 3. I nostri diritti di regresso da parte del fornitore valgono anche se la merce difettosa è stata ulteriormente lavorata da noi o da un altro imprenditore, ad esempio tramite l’installazione in un altro prodotto.
§ 11 RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE
(1) Se il Venditore è responsabile del danneggiamento di un prodotto, ci terrà indenni da richieste di risarcimento da parte di terzi, nella misura in cui la causa rientra nella sua sfera di controllo e organizzazione e lui stesso è responsabile nei confronti di terzi. 2. Nell’ambito del suo obbligo di indennizzo, il venditore è tenuto a rimborsare le spese ai sensi dei §§ 683, 670 BGB (Codice civile tedesco) derivanti da o in relazione a una richiesta di risarcimento da parte di terzi, comprese le azioni di richiamo da noi effettuate. Informeremo il Venditore sul contenuto e sulla portata delle misure di richiamo – nella misura in cui ciò sia possibile e ragionevole – e gli daremo la possibilità di commentare. Ulteriori diritti legali rimangono inalterati.
§ 12 ALTRE RESPONSABILITÀ
(1) Se il Venditore è inadempiente, avremo il diritto di richiedere lo 0,2% del valore dell’ordine per ogni settimana intera di ritardo per i danni da noi subiti a causa del ritardo, limitati complessivamente al 5% del valore dell’ordine, senza che sia necessaria alcuna prova del danno. L’importo risultante sarà accreditato a fronte delle nostre richieste di risarcimento danni. L’applicazione di una penale contrattuale non deve essere riservata al momento dell’accettazione. Può essere fatta valere fino al pagamento finale.
§ 13 DIRITTI DI TERZI, DIRITTI DI COPIA
1. il venditore è tenuto a rispettare i diritti di proprietà industriale e i diritti d’autore di terzi. Il Venditore è inoltre tenuto a risarcirci, a prima richiesta, dalle rivendicazioni di terzi per violazione di diritti d’autore, diritti di marchio e altri diritti di proprietà industriale e a risarcirci per i danni da noi subiti a causa del diritto di terzi, comprese le spese processuali e le parcelle degli avvocati sostenute per la difesa legale. 2. Il Venditore è tenuto a informare immediatamente il Venditore in merito ai diritti di proprietà industriale di terzi. 2. Il venditore dovrà informarci immediatamente in caso di rivendicazioni di questo tipo e fornirci tutte le informazioni necessarie. 3. ci riserviamo i diritti di proprietà industriale e d’autore, nonché la proprietà di schizzi, bozze, stampe di prova, campioni, progetti, specifiche, disegni, calcoli, strumenti e materiali e oggetti simili. Ciò vale anche per i documenti scritti indicati come “riservati”. Il Venditore dovrà richiedere il nostro esplicito consenso scritto prima di trasmetterli a terzi o di riprodurli. Anche un diritto d’uso o di vendita concesso al venditore, ad esempio per un campione, non gli conferisce il diritto di riprodurlo.
§ 14 Cessazione
(1) I crediti reciproci delle parti contraenti cadono in prescrizione secondo le disposizioni di legge, a meno che non sia previsto diversamente di seguito. (2) In deroga all’art. 438 (1) n. 3 del Codice Civile tedesco (BGB), il termine di prescrizione generale per le richieste di risarcimento per difetti è di 3 anni dal passaggio del rischio. Se è stata concordata l’accettazione, il termine di prescrizione decorre dall’accettazione. Il termine di prescrizione di 3 anni si applica di conseguenza anche ai diritti derivanti da vizi di proprietà, fermo restando il termine di prescrizione previsto dalla legge per i diritti reali di terzi per la consegna della merce (§ 438 comma 1 n. 1 BGB); inoltre, i diritti derivanti da vizi di proprietà non si prescrivono in nessun caso finché il terzo può ancora far valere il diritto nei nostri confronti – in particolare in assenza di un termine di prescrizione. I termini di prescrizione del diritto di vendita, compresa l’estensione di cui sopra, si applicano – nella misura prevista dalla legge – a tutte le rivendicazioni contrattuali per vizi. Nella misura in cui abbiamo diritto anche a rivendicazioni extracontrattuali per danni dovuti a un difetto, si applica il normale termine di prescrizione legale (§§ 195, 199 BGB), a meno che l’applicazione dei termini di prescrizione della legge sulla vendita non porti a un termine di prescrizione più lungo nei singoli casi.
§ 15 REGOLAMENTO REACH (VO (EG) NR. 1907/2006)
(1) Il Venditore ci garantisce che rispetterà tutti i requisiti vigenti del Regolamento REACH, come modificato di volta in volta, in relazione alle sostanze forniteci, in particolare che effettuerà le necessarie pre-registrazioni/registrazioni presso l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche. Inoltre, il Venditore garantisce che le sostanze forniteci non contengono SVHC (Substances of Very High Concern) come definite all’art. 57 e seguenti del Regolamento REACH. Regolamento REACH in concentrazioni dello 0,1%. Se una o più delle sostanze consegnate/consegnate superano una concentrazione dello 0,1%, il Venditore dovrà informarci immediatamente. 3. Il Venditore è tenuto a rispettare i termini di conservazione delle sostanze. (3) Il Venditore rispetterà gli obblighi di stoccaggio previsti dal Regolamento REACH e ci fornirà senza indugio e gratuitamente tutte le informazioni da noi richieste e previste dal Regolamento REACH. Inoltre, il Venditore ci garantisce l’esattezza delle informazioni fornite, in particolare nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di sicurezza. 5. Il Venditore è tenuto a risarcire i danni causati dalla mancata osservanza del regolamento REACH. (5) Il Venditore ci terrà indenni, a prima richiesta, da tutte le rivendicazioni di terzi e di tutti gli acquirenti della catena di fornitura, nella misura in cui si basino su una violazione colposa del Regolamento REACH da parte del Venditore. Ciò include anche i costi necessari per la difesa legale. Informeremo immediatamente il Venditore di tali reclami.
§ 16 SCELTA DELLA LEGGE E GIURISDIZIONE
(1) Le presenti CGC e il rapporto contrattuale tra noi e il Venditore sono disciplinati dalle leggi della Repubblica Federale Tedesca, con esclusione del diritto internazionale uniforme, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci. Se il Venditore è un commerciante ai sensi del Codice commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, il foro competente esclusivo – anche internazionale – per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale sarà la nostra sede legale. Lo stesso vale se il venditore è un imprenditore ai sensi del § 14 BGB (Codice civile tedesco). Tuttavia, in tutti i casi abbiamo il diritto di intentare un’azione legale presso il luogo di adempimento dell’obbligo di consegna ai sensi delle presenti CGP o di un precedente accordo individuale o presso il foro generale del venditore. Restano impregiudicate le disposizioni di legge prevalenti, in particolare in materia di giurisdizione esclusiva.